Ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate provoca quasi sempre preoccupazione. Importi da versare, sanzioni, interessi e termini indicati in fondo al documento possono far pensare che sia già iniziata una procedura di riscossione.
L’avviso bonario, più correttamente denominato comunicazione di irregolarità, non è però una cartella di pagamento e non significa necessariamente che il contribuente abbia commesso un’evasione fiscale.
È una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente che, a seguito del controllo della dichiarazione, sono emerse differenze, errori o versamenti apparentemente mancanti. Prima di pagare è quindi necessario capire che cosa viene contestato e verificare se la richiesta sia corretta.
Che cos’è l’avviso bonario
Le comunicazioni di irregolarità vengono emesse principalmente a seguito:
- del controllo automatizzato della dichiarazione;
- del controllo formale;
- della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.
Il controllo automatizzato confronta i dati indicati nella dichiarazione con i versamenti eseguiti, i crediti utilizzati e le altre informazioni disponibili negli archivi dell’amministrazione finanziaria.
Può far emergere, ad esempio, un errore di calcolo, un versamento omesso o insufficiente, un credito riportato in misura diversa, una rata non pagata oppure un modello F24 che non risulta correttamente abbinato alla dichiarazione.
Il controllo formale è più approfondito e può riguardare anche la documentazione utilizzata per beneficiare di deduzioni, detrazioni o altri vantaggi fiscali.
Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi. La loro funzione è rendere noto al contribuente l’esito del controllo e consentirgli di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte oppure di fornire chiarimenti e documenti prima dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella. (Agenzia delle Entrate)
L’avviso bonario non è sempre corretto
La presenza dell’intestazione dell’Agenzia delle Entrate non significa che la somma richiesta sia necessariamente dovuta.
I controlli automatizzati possono non riconoscere correttamente un versamento, un credito, una compensazione o una dichiarazione integrativa. Può inoltre accadere che il contribuente abbia pagato, ma che il modello F24 sia stato compilato con un codice tributo, un anno di riferimento o un altro dato errato.
Prima di procedere al pagamento è opportuno verificare almeno:
- l’anno d’imposta interessato;
- la dichiarazione sottoposta a controllo;
- il tributo contestato;
- i versamenti effettuati;
- i crediti utilizzati in compensazione;
- gli eventuali modelli F24;
- le dichiarazioni integrative presentate;
- le detrazioni o deduzioni disconosciute;
- la corrispondenza tra gli importi indicati nella comunicazione e quelli effettivamente dovuti.
Pagare immediatamente senza effettuare questi controlli può comportare il versamento di somme non dovute e rendere poi necessario richiederne il rimborso.
Cosa fare se la richiesta è corretta
Se, dopo la verifica, il contribuente riconosce la correttezza della comunicazione, può pagare l’importo richiesto beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Per le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o di quella definitiva emessa dopo l’eventuale rideterminazione delle somme.
Se l’avviso telematico è stato trasmesso all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione, il termine è di novanta giorni dalla data in cui l’avviso è stato reso disponibile all’intermediario.
Anche per le comunicazioni derivanti dal controllo formale il termine ordinario è di sessanta giorni. La misura della riduzione delle sanzioni è però diversa: nel controllo automatizzato la sanzione viene ridotta a un terzo di quella ordinaria, mentre nel controllo formale viene ridotta a due terzi. La percentuale concreta può variare anche in relazione alla data in cui è stata commessa la violazione. (Normattiva)
Cosa fare se l’avviso è sbagliato
Se il contribuente ritiene che la richiesta sia totalmente o parzialmente infondata, non dovrebbe limitarsi a ignorarla.
È opportuno segnalare tempestivamente all’Agenzia gli errori riscontrati e produrre i documenti necessari. L’amministrazione può così correggere o annullare la comunicazione oppure rideterminare l’importo effettivamente dovuto.
La richiesta di assistenza può essere presentata attraverso il servizio CIVIS, disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. È inoltre possibile rivolgersi agli uffici territoriali o utilizzare gli altri canali di assistenza messi a disposizione dall’amministrazione.
Nel Cassetto fiscale, all’interno della sezione “L’Agenzia scrive”, il contribuente può visualizzare la comunicazione, effettuare il pagamento e attivare una richiesta di assistenza. (Agenzia delle Entrate)
Nella segnalazione è importante spiegare con precisione perché la richiesta non è corretta, allegando i documenti rilevanti: ricevute degli F24, dichiarazioni, certificazioni, fatture, quietanze, contratti o qualsiasi altro elemento utile.
Una contestazione generica potrebbe non essere sufficiente. L’ufficio deve essere messo nella condizione di individuare facilmente l’errore e verificare la documentazione.
L’importo può essere rateizzato?
Sì. Le somme indicate nella comunicazione possono essere versate fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
La prima rata deve essere pagata entro lo stesso termine previsto per il pagamento in unica soluzione:
- sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al controllo automatizzato o formale;
- novanta giorni per l’avviso telematico trasmesso all’intermediario;
- trenta giorni per la comunicazione relativa alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
Le rate successive devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sono maggiorate degli interessi previsti. (Agenzia delle Entrate)
La rateizzazione consente quindi di diluire il pagamento, ma richiede particolare attenzione alle scadenze. Il mancato o insufficiente pagamento delle rate può determinare la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme residue.
Cosa succede se una rata viene pagata in ritardo
La legge prevede alcune ipotesi di lieve inadempimento nelle quali il contribuente non decade automaticamente dalla rateizzazione.
In particolare, la decadenza può essere evitata quando il ritardo nel pagamento della prima rata non supera sette giorni oppure quando l’insufficiente versamento non supera il 3 per cento dell’importo dovuto e, in ogni caso, 10.000 euro.
Anche in queste situazioni possono comunque essere dovuti sanzioni e interessi sulla parte non pagata o pagata in ritardo. È inoltre possibile, ricorrendone i presupposti, regolarizzare l’inadempimento mediante ravvedimento. (Agenzia delle Entrate)
Il lieve inadempimento non dovrebbe quindi essere considerato una proroga ordinaria. È una disciplina di salvaguardia che opera entro limiti precisi.
La sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre
Un aspetto particolarmente importante riguarda le comunicazioni ricevute durante l’estate.
Il termine per il pagamento delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati e formali è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.
Durante questo periodo il termine non decorre. I giorni trascorsi prima del 1° agosto devono essere conteggiati e quelli residui riprendono a decorrere dal 5 settembre.
La sospensione riguarda anche il termine per il pagamento della prima rata. (Agenzia delle Entrate)
Per esempio, se una comunicazione viene ricevuta pochi giorni prima del 1° agosto, il termine comincia a decorrere, si arresta durante il periodo di sospensione e riprende il 5 settembre. La data esatta deve essere calcolata considerando il giorno di ricevimento e gli eventuali giorni festivi.
Non bisogna quindi presumere che ogni avviso ricevuto in estate scada automaticamente il 5 settembre: la sospensione interrompe il computo, ma il termine residuo continua a decorrere dopo quella data.
Cosa succede se l’avviso viene ignorato
Se il contribuente non paga e non fornisce chiarimenti, l’Agenzia può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme e alla successiva emissione della cartella di pagamento.
In questa fase viene generalmente meno il beneficio delle sanzioni ridotte previsto per la definizione tempestiva della comunicazione. Alle somme possono inoltre aggiungersi ulteriori interessi e oneri di riscossione.
Ignorare l’avviso bonario è quindi quasi sempre la scelta peggiore, anche quando il contribuente ritiene di non dover pagare.
Se la richiesta è corretta, conviene valutare il pagamento o la rateizzazione entro il termine. Se è errata, occorre attivarsi per ottenerne la correzione.
È possibile impugnare direttamente l’avviso bonario?
La comunicazione di irregolarità, di regola, non è strutturata come un vero e proprio avviso di accertamento o una cartella di pagamento. La sua funzione principale è consentire il contraddittorio e la regolarizzazione prima dell’avvio della riscossione.
In questa fase la strada normalmente più utile è quindi verificare la richiesta e presentare all’Agenzia i chiarimenti e i documenti necessari.
Le situazioni concrete possono però essere diverse. Quando la comunicazione esprime una pretesa tributaria particolarmente definita o emergono questioni che non possono essere risolte attraverso l’assistenza amministrativa, è opportuno valutare tempestivamente la strategia da seguire senza attendere passivamente la cartella.
I cinque errori da evitare
Il primo errore è pagare senza controllare. Anche una comunicazione generata automaticamente può contenere una richiesta non corretta.
Il secondo è ignorare la scadenza pensando che l’Agenzia invierà semplicemente un altro avviso identico.
Il terzo è inviare una contestazione generica senza allegare i documenti che dimostrano il pagamento o il diritto al credito.
Il quarto è confondere l’avviso bonario con la cartella di pagamento. Sono fasi diverse e la prima offre normalmente maggiori possibilità di chiarimento e di definizione con sanzioni ridotte.
Il quinto è iniziare una rateizzazione senza essere certi di poter rispettare le scadenze trimestrali.
Come comportarsi in pratica
Quando si riceve una comunicazione di irregolarità è opportuno:
- annotare immediatamente la data di ricevimento;
- individuare il tipo di controllo effettuato;
- verificare dichiarazione, versamenti e documenti;
- calcolare correttamente il termine, tenendo conto dell’eventuale sospensione estiva;
- decidere se pagare, rateizzare o chiedere la correzione;
- conservare la comunicazione, le ricevute e tutta la documentazione trasmessa all’Agenzia.
La rapidità è importante, ma non deve sostituire la verifica.
In conclusione
L’avviso bonario non deve essere ignorato, ma neppure pagato automaticamente.
È una fase nella quale il contribuente può ancora verificare la pretesa, ottenere la correzione degli errori, fornire documenti oppure regolarizzare la posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni.
La prima domanda da porsi non è quindi “come posso pagare?”, ma “la somma richiesta è davvero dovuta?”.
Solo dopo aver risposto a questa domanda sarà possibile scegliere correttamente tra pagamento, rateizzazione e contestazione.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
Tag: avviso bonario, comunicazione di irregolarità, Agenzia delle Entrate, controllo automatizzato, controllo formale, rateizzazione, cartella di pagamento, diritto tributario, Luca Tantalo, ADR Center

