Danno causato dall’intelligenza artificiale: dal 30 settembre sarà più facile ottenere il risarcimento?

Il nuovo d.lgs. 160/2026 cambia le regole della prova nelle cause per danni da intelligenza artificiale: il giudice potrà ordinare l’esibizione dei log, il nesso causale potrà essere presunto e, in alcuni casi, sarà possibile agire direttamente contro l’assicurazione

Un sistema di intelligenza artificiale seleziona automaticamente i candidati per un posto di lavoro e discrimina qualcuno. Un software utilizzato da una banca attribuisce erroneamente un profilo di rischio e determina il rifiuto di un finanziamento. Un sistema impiegato da un’impresa produce un’informazione sbagliata che provoca un danno economico. Oppure un algoritmo utilizzato professionalmente prende parte a una decisione che danneggia una persona. Il problema, fino a oggi, era anche molto pratico: come fa il danneggiato a dimostrare che cosa è realmente accaduto dentro un sistema che non controlla e del quale non possiede né i dati né la documentazione tecnica?

Dal 30 settembre 2026 la risposta cambia in maniera significativa. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, che adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e introduce, tra l’altro, specifici strumenti processuali per le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA. Il decreto entrerà in vigore il 30 settembre. (Gazzetta Ufficiale)

La novità non consiste nell’introduzione di una responsabilità automatica di chi utilizza l’intelligenza artificiale. Sarebbe una lettura sbagliata. Il legislatore interviene soprattutto su uno dei problemi più difficili di queste controversie: la prova.

Il problema dell’“algoritmo che sa tutto e non dice niente”

Immaginiamo un consumatore che sostenga di aver subito un danno a causa di una decisione presa con l’ausilio di un sistema di IA. Il risultato finale è visibile: la domanda viene respinta, il contratto non viene concluso, un servizio viene negato oppure viene presa una decisione sfavorevole. Quello che spesso non è visibile è tutto ciò che è avvenuto prima: quali dati sono stati utilizzati, come ha funzionato il sistema, quali parametri sono stati applicati, quale intervento umano vi sia stato e quali controlli fossero previsti.

Quasi tutte queste informazioni sono normalmente nella disponibilità dell’impresa, del fornitore o del soggetto che utilizza la tecnologia, non della persona che lamenta il danno. È una evidente asimmetria informativa e il nuovo decreto prova a correggerla.

L’art. 17 stabilisce che, nelle azioni risarcitorie per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, il giudice possa ordinare all’altra parte, o anche al terzo che li possieda, di esibire gli elementi di prova pertinenti relativi al funzionamento del sistema, purché chi chiede l’esibizione presenti fatti ed elementi capaci di rendere verosimile la propria domanda, compreso il collegamento tra l’output dell’IA e il danno lamentato. (Leggi Edilizia.com)

Cosa potrà essere chiesto di esibire?

Il decreto è molto concreto. Tra i documenti e le informazioni che potranno essere acquisiti figurano i registri del sistema, i cosiddetti log, la documentazione relativa alla gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni sui parametri e sulle modalità della sorveglianza umana. (Leggi Edilizia.com)

Questo passaggio, a mio avviso, è uno dei più importanti dell’intera riforma. Nei futuri contenziosi non sarà sufficiente dire: “Il software funzionava correttamente”. Potrebbe essere necessario dimostrarlo attraverso i dati che documentano concretamente il funzionamento del sistema.

Naturalmente il giudice non potrà ordinare indiscriminatamente la consegna di qualsiasi informazione. La richiesta deve essere necessaria e proporzionata e il decreto impone di tutelare i segreti commerciali e le altre informazioni riservate. Non viene quindi meno la protezione del know-how aziendale: si cerca piuttosto un equilibrio tra il diritto alla prova e la riservatezza delle informazioni tecniche. (Leggi Edilizia.com)

E se l’impresa non consegna i documenti?

Qui la disciplina diventa particolarmente incisiva.

Se la parte non esegue senza giustificato motivo l’ordine di esibizione, anche soltanto in parte, il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ma quando l’inadempimento riguarda proprio la documentazione espressamente indicata dalla legge — log, gestione dei rischi, documentazione tecnica e sorveglianza umana — il giudice, dopo aver valutato gli altri elementi disponibili, può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato. (Leggi Edilizia.com)

Per un’impresa è una conseguenza da non sottovalutare. Non conservare correttamente la documentazione sul funzionamento di un sistema di IA potrebbe quindi diventare un problema non soltanto organizzativo o regolatorio, ma direttamente processuale.

Se a non adempiere all’ordine è invece un terzo, il decreto prevede una sanzione pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro. (Leggi Edilizia.com)

La novità più forte: il nesso causale può essere presunto

Chi chiede un risarcimento deve normalmente dimostrare non soltanto il danno, ma anche che quel danno sia stato causato dalla condotta del soggetto convenuto. Nelle vicende che coinvolgono sistemi complessi di intelligenza artificiale questa prova può diventare estremamente difficile.

L’art. 18 introduce allora una presunzione importante: quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria. (Leggi Edilizia.com)

La precisazione è fondamentale. Non significa che in qualunque controversia nella quale compaia un algoritmo il nesso causale sia automaticamente presunto. La regola opera quando il danno deriva dalla violazione di uno degli obblighi previsti dal Regolamento europeo.

Sarà quindi necessario individuare prima quale obbligo sia stato violato e dimostrare che quella violazione sia effettivamente rilevante rispetto al danno contestato. Solo allora opererà l’inversione prevista dalla norma, lasciando alla controparte la possibilità di fornire prova contraria.

“Il mio sistema era certificato”: potrebbe non bastare

Un altro passaggio merita attenzione. L’art. 19 stabilisce espressamente che la conformità del sistema agli obblighi previsti dal Regolamento europeo, anche quando sia certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. (Leggi Edilizia.com)

È una regola ragionevole. Una certificazione dimostra il rispetto di determinati requisiti, ma non può trasformarsi automaticamente in una immunità civile rispetto a qualsiasi danno concreto.

Il principio ricorda, sotto certi aspetti, quello che già conosciamo in altri settori: rispettare uno standard costituisce certamente un elemento importante, ma il giudice deve comunque verificare ciò che è realmente accaduto nel caso specifico.

Si potrà agire direttamente contro l’assicurazione

Il decreto introduce anche un meccanismo particolarmente interessante sul piano pratico. Chi intende promuovere un’azione per danni da IA può chiedere preventivamente al soggetto ritenuto responsabile se disponga di una polizza di responsabilità civile relativa a quel danno.

Il destinatario della richiesta deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza, i suoi estremi e la compagnia assicuratrice. In caso di mancata o incompleta risposta, il giudice potrà tenerne conto sul piano probatorio. Soprattutto, il nuovo art. 20 attribuisce al danneggiato azione diretta contro l’impresa di assicurazione, nei limiti del massimale previsto dal contratto. (Leggi Edilizia.com)

Anche questa è una novità destinata ad avere conseguenze concrete. La solvibilità del responsabile diventa meno centrale quando esiste una copertura assicurativa direttamente azionabile dal danneggiato.

Naturalmente l’assicurazione può opporre le eccezioni derivanti dal contratto anteriori al sinistro e conserva, nei casi previsti, il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato. (Leggi Edilizia.com)

Un esempio pratico

Immaginiamo che un’impresa utilizzi un sistema di IA per valutare automaticamente determinate richieste dei clienti e che un errore produca un danno economico significativo.

Il cliente vede soltanto il risultato finale. Non sa quali dati siano stati utilizzati, quale versione del sistema fosse operativa, se vi siano stati errori, se fosse prevista una verifica umana o se qualcuno abbia modificato successivamente l’output.

Con la nuova disciplina, se riesce a fornire elementi sufficienti a rendere plausibile che il danno sia collegato al funzionamento del sistema, potrà chiedere al giudice di acquisire proprio queste informazioni.

Se poi emerge che è stato violato uno degli obblighi imposti dall’AI Act e che da quella violazione deriva il danno, il collegamento causale sarà presunto fino a prova contraria.

Non significa che il cliente abbia automaticamente vinto la causa. Significa però che non dovrà più affrontare da solo la quasi impossibile impresa di dimostrare dall’esterno ciò che è avvenuto all’interno di un sistema tecnologico controllato esclusivamente dalla controparte.

Il decreto riguarda soltanto le grandi piattaforme tecnologiche?

No, ed è forse uno degli equivoci più pericolosi.

Le nuove regole processuali dell’art. 17 riguardano le azioni, contrattuali o extracontrattuali, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Non sono quindi pensate soltanto per i grandi produttori internazionali di software. Possono interessare anche imprese che utilizzano professionalmente sistemi di IA nei propri processi decisionali o nei rapporti con clienti e utenti. (Leggi Edilizia.com)

Naturalmente gli obblighi concretamente applicabili dipenderanno dal tipo di sistema, dal ruolo ricoperto dal soggetto e dalle disposizioni dell’AI Act. Ma è un errore pensare che “noi usiamo soltanto software comprato da altri” sia sufficiente per escludere qualsiasi problema.

La questione sarà sempre: chi ha fatto cosa, con quale sistema e in violazione di quale obbligo?

Cosa dovrebbero fare adesso le imprese

Non credo serva reagire alla nuova normativa con il panico né con centinaia di pagine di procedure inutili. Serve però sapere quali sistemi di intelligenza artificiale vengono effettivamente utilizzati, per quali finalità e con quali conseguenze sulle persone.

Diventa soprattutto importante conservare la documentazione relativa al loro funzionamento, alle versioni utilizzate, agli eventuali controlli umani, agli incidenti e alle decisioni adottate. Se tra alcuni anni nasce una causa, sarà difficile ricostruire a posteriori ciò che un sistema faceva oggi se nessuno ne ha conservato traccia.

Le imprese dovrebbero inoltre verificare le proprie coperture assicurative. Il nuovo diritto di azione diretta del danneggiato rende ancora più importante comprendere se e in quale misura la polizza di responsabilità civile copra effettivamente danni connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. (Leggi Edilizia.com)

E il decreto contiene anche novità penali

Il d.lgs. n. 160/2026 non riguarda soltanto la responsabilità civile. Introduce e coordina anche disposizioni penali e modifica il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, inserendo il nuovo art. 25-vicies relativo a reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Tra questi rientrano il nuovo art. 437-bis c.p., relativo a determinate omissioni e alterazioni riguardanti sistemi di IA ad alto rischio, e il reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale previsto dall’art. 612-quater c.p. (Cosimo.dev)

È però un capitolo diverso e merita un approfondimento autonomo. Per chi si occupa di responsabilità civile, la novità più immediata resta il nuovo sistema della prova.

Attenzione: non nasce una responsabilità automatica per l’intelligenza artificiale

È probabilmente la precisazione più importante.

Dal 30 settembre non sarà sufficiente dire: “Mi ha danneggiato un algoritmo, quindi devo essere risarcito”.

Il danneggiato dovrà comunque allegare fatti concreti, individuare il danno e costruire una domanda sufficientemente plausibile. L’ordine di esibizione non è uno strumento esplorativo senza limiti: il giudice deve verificare pertinenza, necessità e proporzionalità e proteggere le informazioni riservate. Anche la presunzione del nesso causale opera soltanto nelle condizioni espressamente previste dalla legge. (Leggi Edilizia.com)

La riforma cerca quindi di riequilibrare la posizione delle parti senza trasformare chi sviluppa o utilizza sistemi di IA in un assicuratore universale di qualsiasi risultato negativo.

In conclusione

Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato appena due giorni fa e destinato a entrare in vigore il 30 settembre, segna un passaggio importante nella responsabilità civile legata all’intelligenza artificiale. (Gazzetta Ufficiale)

La vera novità non è una nuova definizione astratta di responsabilità. È molto più concreta: chi lamenta un danno potrà accedere più facilmente alle prove che normalmente sono esclusivamente nelle mani di chi controlla il sistema; in presenza della violazione degli obblighi dell’AI Act il nesso causale potrà essere presunto; la certificazione di conformità non basterà da sola a escludere la responsabilità e, se esiste una polizza, il danneggiato potrà agire direttamente contro l’assicuratore.

In un settore nel quale spesso il principale ostacolo non è sapere che un danno si è verificato, ma riuscire a capire perché si è verificato, il cambiamento è tutt’altro che marginale.

E c’è una conseguenza pratica anche per chi utilizza professionalmente sistemi di intelligenza artificiale: in futuro non sarà importante soltanto poter dire di aver rispettato le regole. Sarà importante essere in grado di dimostrarlo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: intelligenza artificiale, AI Act, responsabilità civile, danni da intelligenza artificiale, risarcimento danni, prova, algoritmi, imprese, assicurazione, d.lgs. 160/2026, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

La mediazione è la strada del futuro: perché gli avvocati devono imparare a negoziare davvero

Per molti anni una parte dell’avvocatura ha considerato la mediazione quasi un corpo estraneo al proprio lavoro: un passaggio imposto dalla legge, prima di fare causa. Credo che questa visione appartenga sempre più al passato. Non perché il processo sia destinato a scomparire e neppure perché tutte le controversie possano essere conciliate. Ci saranno sempre cause che devono essere decise da un giudice, questioni sulle quali è necessario ottenere una pronuncia, parti che non hanno alcuna intenzione di negoziare e situazioni nelle quali, semplicemente, un buon accordo non esiste. Ma pensare oggi che il lavoro dell’avvocato consista essenzialmente nel preparare atti, partecipare alle udienze e attendere una sentenza significa, a mio avviso, guardare a una professione che sta cambiando con gli occhi di ieri.

La mediazione italiana, nel frattempo, è cresciuta e si è strutturata. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia aiutano a comprendere la dimensione del fenomeno: nel 2025 sono state iscritte 163.473 mediazioni civili e commerciali, circa l’11% in più rispetto al 2019, ultimo anno interamente precedente alla pandemia. Le mediazioni demandate dal giudice sono state 20.294, con un aumento del 9,5% rispetto al 2024. Il dato che trovo però più interessante riguarda gli esiti: quando l’aderente compare, l’accordo viene raggiunto nel 30,6% dei casi; quando le parti decidono di proseguire realmente la mediazione oltre il primo incontro, la percentuale sale al 53,1%. Non significa che “la mediazione funziona nel 53% dei casi” in senso assoluto: significherebbe leggere male le statistiche. Significa però che, quando le parti scelgono davvero di negoziare, più della metà di quelle procedure si conclude con un accordo. È un dato sul quale, credo, vale la pena riflettere.

Dalla mediazione che bisogna fare alla mediazione che si decide di usare

La riforma Cartabia e i successivi interventi correttivi hanno certamente contribuito alla crescita dello strumento: sono aumentate le materie nelle quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, è stata rafforzata la mediazione demandata dal giudice, sono stati previsti incentivi fiscali, è stato disciplinato il patrocinio a spese dello Stato e la modalità telematica è ormai parte stabile del sistema. Nel 2025 il 51% dei procedimenti definiti si è svolto telematicamente, contro il 34% rilevato nel secondo semestre del 2023.

Ma sarebbe un errore pensare che il futuro della mediazione dipenda soltanto dal numero delle materie nelle quali è obbligatoria. Una mediazione può essere perfettamente inutile anche quando viene svolta in modo formalmente impeccabile. Si deposita la domanda, l’altra parte compare, gli avvocati spiegano che le posizioni sono inconciliabili e si chiude il verbale. La condizione di procedibilità è soddisfatta. Ma una vera negoziazione, in realtà, non è mai iniziata.

La differenza si vede quando si passa dalla mediazione che bisogna “fare” alla mediazione che si decide di usare. Usarla significa arrivare preparati, portare al tavolo le persone che possono realmente decidere, conoscere non soltanto la propria posizione giuridica ma anche gli interessi del cliente, valutare seriamente i punti forti e quelli deboli dell’alternativa giudiziale, capire quali informazioni possano essere condivise, costruire opzioni e verificare se esista una soluzione migliore rispetto alla prosecuzione del conflitto. Quando questo accade, la mediazione non è più una parentesi prima della causa. Diventa uno strumento professionale.

Il giudice decide la controversia. Le parti possono costruire una soluzione più ampia

Evito volutamente di dire che “il processo guarda al passato e la mediazione al futuro”, perché sarebbe una semplificazione. Il processo ha una funzione insostituibile e può produrre effetti decisivi anche sui rapporti futuri. La differenza vera è un’altra: il giudice decide entro i confini della domanda, delle prove e delle regole giuridiche; le parti che negoziano possono costruire soluzioni molto più ampie.

Pensiamo a una divisione ereditaria tra fratelli. Il giudice può accertare le quote, dividere i beni secondo le regole applicabili e, quando necessario, arrivare alla vendita. Ma difficilmente può costruire una soluzione nella quale uno dei fratelli conserva la casa dei genitori perché per lui ha un particolare valore affettivo, l’altro riceve un diverso immobile e un terzo viene compensato attraverso un pagamento dilazionato.

Pensiamo a un condominio. Il giudice può stabilire se una delibera sia valida, chi debba sostenere una spesa o se una determinata opera sia illegittima. Ma, il giorno dopo la sentenza, quelle persone continueranno probabilmente a incontrarsi nello stesso pianerottolo e a partecipare alle stesse assemblee.

Pensiamo ancora a due soci. Una causa può accertare responsabilità e condannare al risarcimento. Una buona negoziazione può consentire loro di separarsi senza distruggere un’impresa che conserva ancora valore.

È questa, a mio avviso, una delle grandi possibilità della mediazione: il diritto resta fondamentale, ma non rappresenta necessariamente il limite della soluzione.

Negoziare non significa dividere la differenza

Uno degli equivoci più resistenti è pensare che una buona negoziazione consista nel partire da 100 e da 0 per incontrarsi a 50. A volte può finire così. Ma negoziare davvero è molto di più.

Una buona negoziazione comincia prima della proposta economica. Significa capire che cosa voglia realmente il cliente, distinguere le posizioni dagli interessi, individuare ciò che ha grande valore per una parte ma magari poco valore per l’altra, conoscere la migliore alternativa disponibile se l’accordo non viene raggiunto e anche la peggiore. Significa ragionare sui tempi, sui costi, sull’incertezza del processo, sul rischio di non riuscire poi a eseguire una sentenza favorevole, sulle relazioni che devono continuare e sulle conseguenze che spesso il cliente non considera quando è ancora completamente immerso nel conflitto.

“Voglio 200.000 euro” è una posizione. Perché ne voglio 200.000? Quale risultato concreto devo ottenere? Quanto mi costa aspettare cinque anni? Quanto vale per me chiudere oggi? Qual è realmente la probabilità di ottenere l’intera somma? E se vinco, riuscirò a recuperarla?

Sono domande diverse. Ed è proprio da queste domande che comincia una negoziazione seria.

L’avvocato non perde spazio: acquista responsabilità

All’inizio dell’esperienza italiana della mediazione vi era anche chi temeva che il nuovo istituto avrebbe ridimensionato il ruolo dell’avvocato. I dati raccontano qualcosa di molto diverso. Nel 2025, perfino nelle mediazioni volontarie, nelle quali l’assistenza legale non è obbligatoria, gli avvocati erano presenti nel 91% dei casi per i proponenti e nell’83% per gli aderenti.

È un dato che trovo molto significativo. Le persone, anche quando la legge non impone loro di farlo, vogliono essere assistite da un professionista quando devono prendere decisioni giuridiche ed economiche importanti.

La vera domanda diventa allora: che tipo di assistenza siamo in grado di offrire?

L’avvocato che entra in mediazione per ripetere semplicemente le argomentazioni che inserirebbe in una comparsa conclusionale utilizza soltanto una parte delle proprie competenze. Deve certamente conoscere il diritto, sapere quali siano i precedenti applicabili e spiegare al cliente quale potrebbe essere l’esito del giudizio. Ma questo è il punto di partenza.

Deve anche saper spiegare la differenza tra avere una buona causa e avere la certezza di vincerla. Deve saper attribuire un valore all’eliminazione immediata di un rischio futuro. Deve essere capace di ascoltare ciò che l’altra parte sta dicendo anche quando non viene espresso chiaramente. Deve riconoscere quando una proposta apparentemente inaccettabile contiene invece un elemento sul quale è possibile lavorare. Deve saper formulare una concessione senza trasformarla in un segnale di debolezza e, soprattutto, deve essere capace di dire al cliente, quando serve: “Capisco perfettamente la tua posizione, ma dobbiamo considerare anche questo rischio”.

Non lo rende meno determinato nella difesa. Lo rende, credo, un professionista più completo.

Difendere bene non significa necessariamente litigare più a lungo

Un cliente normalmente non entra in uno studio legale perché desidera una causa. Entra perché ha un problema.

A volte il modo migliore di risolverlo è iniziare un giudizio e portarlo fino alla fine. Non c’è nulla di sbagliato in questo. Altre volte, però, può essere più conveniente ottenere oggi un risultato inferiore a quello teoricamente massimo raggiungibile dopo molti anni, eliminando spese, incertezza e rischio. In altri casi ancora esiste una soluzione che nessun giudice avrebbe il potere di imporre.

Il compito dell’avvocato, a mio avviso, è conoscere tutte queste possibilità e metterle a disposizione del cliente. La causa non è un fallimento della negoziazione e l’accordo non è necessariamente un successo. Esistono pessimi accordi ed eccellenti sentenze. Ciò che conta è scegliere lo strumento più adatto all’interesse concreto della persona che assistiamo.

E qui c’è un altro equivoco da eliminare: negoziare non significa essere accomodanti. Un buon negoziatore deve sapere essere molto fermo. Deve conoscere il proprio limite, saper dire di no, capire quando interrompere una trattativa e avere un’alternativa credibile. Anzi, spesso si negozia meglio proprio quando si è seriamente preparati anche all’ipotesi che l’accordo non venga raggiunto.

Una mediazione si può perdere prima ancora di iniziarla

In tanti anni di mediazioni ho visto trattative partire male non perché il conflitto fosse insanabile, ma perché nessuno aveva preparato seriamente l’incontro. Si arriva senza avere discusso con il cliente delle possibili soluzioni, senza dati aggiornati, senza conoscere il valore reale di un immobile, senza avere verificato se una proposta rateale sia concretamente sostenibile oppure senza che al tavolo sia presente chi ha davvero il potere di prendere una decisione.

Poi si chiede al mediatore di risolvere tutto in poche ore.

La preparazione della mediazione dovrebbe essere affrontata con la stessa serietà con cui si prepara un’udienza importante. Bisogna conoscere il fascicolo, naturalmente, ma anche quello che nel fascicolo spesso non compare: priorità, bisogni, vincoli economici, timori, rapporti pregressi, necessità future. Bisogna pensare in anticipo alle possibili zone di accordo e chiedersi quali concessioni abbiano un vero costo e quali, invece, abbiano un valore soprattutto simbolico per l’altra parte.

E bisogna farsi anche la domanda meno piacevole: che cosa succede se la mia valutazione giuridica è sbagliata?

Non significa dubitare sempre della propria posizione. Significa fare bene il proprio lavoro.

Una mediazione senza accordo non è necessariamente una mediazione inutile

È un altro aspetto che, secondo me, merita maggiore attenzione. Tendiamo a giudicare la mediazione con un criterio molto semplice: accordo raggiunto o accordo non raggiunto. Naturalmente l’accordo rappresenta il risultato principale. Ma una procedura che si conclude senza conciliazione può comunque essere stata utile.

Può aver consentito alle parti di comprendere finalmente la posizione dell’altra. Può aver ridotto le questioni realmente controverse. Può aver fatto emergere problemi trascurati o ridimensionato aspettative irrealistiche. Può aver riaperto un canale di comunicazione che porterà a una transazione qualche settimana più tardi. E può aver fatto comprendere all’avvocato che una causa ritenuta molto forte presenta un rischio che prima della mediazione non era emerso con la stessa chiarezza.

Naturalmente esistono anche mediazioni inutili e sarebbe poco serio negarlo. Ma l’assenza dell’accordo non coincide automaticamente con l’assenza di qualsiasi risultato.

Quel 53,1% merita di essere letto correttamente

Il dato del Ministero mi sembra così interessante che vale la pena tornarci. Nel 2025 il 50% dei primi incontri ha avuto una prosecuzione della mediazione. Tra le procedure nelle quali le parti hanno scelto di proseguire oltre il primo incontro, gli accordi sono stati il 53,1%. Alcune materie mostrano inoltre una particolare disponibilità alla prosecuzione: divisioni 64,3%, successioni ereditarie 61,9%, condominio 59,6%.

Sono proprio settori nei quali il problema non è quasi mai soltanto giuridico. In una divisione, in una successione o in un condominio entrano spesso in gioco rapporti personali, esigenze economiche, beni ai quali viene attribuito un diverso valore, relazioni destinate a continuare. È quindi comprensibile che la possibilità di costruire soluzioni più flessibili possa assumere un peso particolare.

Non userei questi numeri per sostenere che la mediazione “funziona sempre”. Direi qualcosa di diverso: quando le persone accettano di provare davvero a negoziare, la possibilità di un accordo diventa statisticamente molto significativa.

Perché gli avvocati dovrebbero studiare negoziazione

Questo è forse il punto al quale tengo di più. La formazione giuridica tradizionale ci insegna molto bene — o dovrebbe insegnarci molto bene — a individuare una norma, studiare una sentenza, costruire una tesi e difenderla. Sono competenze indispensabili. Ma poi entriamo in una professione nella quale trascorriamo una parte enorme del nostro tempo a negoziare, spesso senza che nessuno ci abbia realmente insegnato come farlo.

Negoziamo il risarcimento di un danno, una separazione, una transazione commerciale, l’acquisto di una quota, un piano di rientro, una locazione, una divisione ereditaria. Negoziamo persino con i nostri clienti sugli obiettivi, sui tempi e sulle aspettative.

Eppure, ancora oggi, molti professionisti imparano a negoziare quasi esclusivamente attraverso l’esperienza personale.

La negoziazione, invece, può essere studiata. Esistono tecniche, errori ricorrenti, metodi di preparazione e strumenti di comunicazione che possono migliorare sensibilmente una trattativa. Saper fare una domanda nel modo giusto, utilizzare il silenzio, distinguere una posizione da un interesse, lavorare su criteri oggettivi, gestire le concessioni, riconoscere un’ancora negoziale, affrontare un momento di stallo o riformulare un attacco personale non sono espedienti manipolatori. Sono competenze.

A mio avviso dovrebbero entrare stabilmente nel patrimonio professionale di ogni avvocato.

E sono competenze che servono anche nella vita

La cosa interessante è che, una volta imparati, molti strumenti della negoziazione non rimangono confinati nello studio legale.

Negoziamo continuamente anche nella vita privata, pur senza chiamare quelle conversazioni “negoziazioni”: con il coniuge, con i figli, con un collega, con un socio, con il vicino di casa. Naturalmente non bisogna trasformare ogni rapporto umano in una trattativa. Ma alcune capacità che si imparano in mediazione sono utilissime anche fuori da una stanza di negoziazione.

Una delle più importanti è separare la persona dal problema. Essere in disaccordo con qualcuno non significa necessariamente trasformare quel qualcuno nel problema. E il fatto che una persona rifiuti la nostra proposta non significa che abbia rifiutato anche l’interesse che sta dietro quella proposta.

Lo stesso vale per l’ascolto. Quasi tutti siamo convinti di saper ascoltare. Molto spesso, in realtà, mentre l’altro parla stiamo soltanto preparando la risposta. Ascoltare per capire è un’altra cosa.

Dopo tanti anni passati in mediazione, continuo a pensare che molte controversie cambino nel momento in cui qualcuno smette di aspettare il proprio turno per parlare e comincia veramente a cercare di capire perché l’altro stia dicendo ciò che sta dicendo.

Il futuro non è mediazione contro processo

Non credo abbia alcun senso contrapporre mediazione e processo. La giustizia non ha bisogno di scegliere ideologicamente tra giudici e mediatori. Ha bisogno di utilizzare lo strumento più adatto al conflitto concreto.

Alcune controversie devono essere decise. Altre dovrebbero probabilmente essere negoziate molto prima che venga depositato un atto di citazione. Altre ancora possono iniziare davanti al giudice e trovare soltanto in un momento successivo lo spazio per una soluzione concordata. La crescita della mediazione demandata va anche in questa direzione: il fatto che nel 2025 le procedure demandate siano aumentate del 9,5% rispetto all’anno precedente non significa che il processo abbia fallito, ma che anche all’interno di un giudizio può emergere un momento nel quale tentare seriamente una soluzione negoziale diventa ragionevole.

Il professionista completo, quindi, non è quello che evita sempre il processo e neppure quello che considera la causa l’unico strumento autenticamente giuridico. È quello capace di comprendere quando occorre andare davanti al giudice, quando è opportuno negoziare e come fare bene entrambe le cose.

La mediazione crescerà davvero soltanto se crescerà la cultura della negoziazione

Le norme possono ampliare l’obbligatorietà, prevedere incentivi, introdurre conseguenze processuali e favorire la mediazione demandata. Tutto questo conta. Ma una legge può obbligare una persona a presentarsi al primo incontro; non può obbligarla a negoziare bene.

Quello dipende dalla qualità delle persone che partecipano al procedimento.

Servono mediatori preparati, capaci di gestire il conflitto senza trasformarsi in giudici informali. Servono parti che comprendano che negoziare non equivale necessariamente a cedere. E servono avvocati che conoscano realmente la negoziazione e che siano capaci di preparare il cliente alla mediazione con la stessa attenzione con cui lo preparerebbero a un passaggio processuale importante.

Il dato sulla presenza degli avvocati anche nelle mediazioni volontarie dimostra che l’avvocatura è già uno dei protagonisti di questo sistema. La questione, adesso, è fare in modo che quella presenza sia sempre più qualificata.

In conclusione: non meno diritto, ma qualche competenza in più

Dopo molti anni trascorsi nelle mediazioni, continuo a trovare sorprendente vedere quanto una controversia possa cambiare quando le parti smettono per un momento di discutere soltanto su chi abbia ragione e cominciano a chiedersi che cosa vogliano realmente ottenere.

Non accade sempre. E non deve accadere sempre. La mediazione non è una religione e l’accordo non è un valore in sé. Un cattivo accordo resta un cattivo accordo e, in molti casi, andare davanti al giudice è la scelta corretta.

Ma conoscere la mediazione e saper negoziare offre una possibilità in più: quella di scegliere consapevolmente.

Consente all’avvocato di valutare una controversia non soltanto in termini di vittoria o sconfitta, ma anche di risultato concreto; permette di individuare soluzioni che una sentenza non potrebbe offrire e, quando l’accordo non è possibile, consente spesso di affrontare il successivo giudizio con una conoscenza più profonda del conflitto.

Per questo considero la mediazione una delle strade del futuro della professione legale. Non perché sostituirà i tribunali, ma perché credo che l’avvocato sarà sempre più chiamato non soltanto a conoscere il diritto e a saper fare una causa, ma anche a comprendere i conflitti e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per risolverli.

Saper negoziare non significa essere meno avvocati.

Significa aggiungere alla capacità di difendere una posizione anche quella di capire quando esista una soluzione migliore.

E, alla fine, molte delle cose che impariamo facendo bene questo lavoro — ascoltare, formulare domande, comprendere gli interessi degli altri, non confondere la persona con il problema — possono essere utili anche molto lontano da un tribunale o da una stanza di mediazione.

Probabilmente anche nella vita.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp). Vi aspetto in Adr Center, in tutta Italia!

Tag: mediazione civile, negoziazione, avvocati, ADR, tecniche di negoziazione, riforma Cartabia, mediazione demandata, risoluzione delle controversie, formazione avvocati, mediatore, Luca Tantalo, ADR Center

Mi chiama la banca e mi convince a fare un bonifico: se era una truffa, devo essere rimborsato?

SMS falsi, spoofing, vishing e falsi operatori della Polizia Postale: quando la banca risponde e quando, invece, il cliente rischia di perdere il denaro

Arriva un SMS apparentemente inviato dalla propria banca: “È in corso un bonifico sospetto. Se non lo riconosce chiami immediatamente questo numero”. Pochi minuti dopo telefona un sedicente operatore dell’istituto di credito, oppure addirittura una persona che si presenta come appartenente alla Polizia Postale. Il messaggio è sempre lo stesso: il conto è sotto attacco e, per mettere al sicuro i risparmi, bisogna trasferire immediatamente il denaro su un altro conto. La vittima, convinta di stare proteggendo il proprio patrimonio, esegue il bonifico. Solo dopo scopre che era tutto falso. La banca deve restituire i soldi?

La risposta non è sempre sì. Ed è proprio questo che rende particolarmente interessante la decisione n. 4700 del 26 maggio 2026 del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, tornata all’attenzione in questi giorni. Nel caso esaminato, un cliente era stato indotto attraverso un SMS “civetta” e successive telefonate di falsi operatori bancari e sedicenti agenti della Polizia Postale a trasferire 14.500 euro. Ma vi era un particolare decisivo: il cliente si era recato personalmente in filiale, aveva ordinato il bonifico e aveva firmato la relativa contabile. L’ABF ha respinto la sua richiesta di rimborso.

La truffa era sofisticata, ma il bonifico lo aveva fatto il cliente

La dinamica è quella tipica del cosiddetto social engineering. Il truffatore non forza necessariamente i sistemi informatici della banca: manipola la vittima, la spaventa e la convince ad agire personalmente. Nel caso deciso dall’ABF, il correntista aveva ricevuto un SMS apparentemente riconducibile alla propria banca che segnalava un’operazione sospetta. Era poi stato contattato da soggetti che si erano presentati prima come operatori bancari e successivamente come appartenenti alla Polizia Postale. La soluzione proposta era apparentemente rassicurante: spostare il denaro verso un conto indicato dagli interlocutori per “metterlo in sicurezza”.

Il cliente aveva quindi compiuto un passo ulteriore rispetto a molte frodi informatiche: era andato fisicamente allo sportello e aveva ordinato personalmente un bonifico di 14.500 euro, sottoscrivendo la contabile. La banca era poi riuscita a bloccare e recuperare 5.090 euro, ma il correntista chiedeva la restituzione anche della parte restante. Il Collegio di Milano ha escluso la responsabilità dell’intermediario.

Perché è così importante stabilire chi ha materialmente disposto il pagamento?

Perché la disciplina dei servizi di pagamento distingue le operazioni autorizzate da quelle non autorizzate. Se un criminale riesce ad accedere al conto e dispone un pagamento senza il consenso del titolare, entrano in gioco le specifiche regole previste dal d.lgs. n. 11/2010 e dalla disciplina europea sui servizi di pagamento. In quel caso la banca deve fornire la prova dell’autenticazione dell’operazione e, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere tenuta a rimborsare il cliente.

La situazione cambia quando è il correntista stesso, pur essendo stato ingannato, a impartire consapevolmente l’ordine di bonifico. Nel caso n. 4700/2026 l’ABF ha attribuito particolare rilievo proprio al fatto che il pagamento fosse stato disposto direttamente dal cliente allo sportello e confermato mediante firma. L’operazione, sotto il profilo del servizio di pagamento, era quindi stata autorizzata.

Questo non significa che essere vittima di una truffa equivalga ad avere realmente voluto regalare il denaro ai criminali. Significa però che, nei rapporti con la banca, bisogna distinguere tra il consenso all’operazione di pagamento e il motivo per il quale quel consenso è stato prestato. Il cliente voleva effettivamente effettuare quel bonifico; ciò che ignorava era di essere stato ingannato sulla reale ragione dell’operazione.

Quindi, se faccio personalmente il bonifico, la banca non risponde mai?

No. Anche questa conclusione sarebbe eccessiva. L’ABF ha verificato se, nonostante il pagamento fosse stato autorizzato dal cliente, potesse comunque ravvisarsi una responsabilità della banca secondo le regole generali, per esempio perché l’operazione presentava anomalie tali da imporre un intervento oppure perché il comportamento dell’intermediario aveva concretamente contribuito alla produzione del danno.

Nel caso specifico, però, il Collegio non ha individuato elementi sufficienti. Non è risultato un comportamento causalmente rilevante della banca nella realizzazione della frode e l’operazione era stata effettuata personalmente dal correntista. Il ricorso è stato quindi respinto.

La conclusione corretta è dunque più sfumata: il bonifico personalmente disposto dal cliente rende molto più difficile ottenere il rimborso, ma non elimina in astratto qualsiasi possibile responsabilità dell’intermediario. Occorre verificare le caratteristiche concrete dell’operazione, gli eventuali segnali di anomalia e il comportamento tenuto dalla banca.

E se invece il truffatore riesce a effettuare i bonifici dal mio conto?

Qui il quadro può cambiare radicalmente. È particolarmente interessante confrontare la decisione n. 4700 con un’altra decisione dello stesso Collegio di Milano, la n. 4701 del 26 maggio 2026. In quel caso la vittima aveva ricevuto telefonate da falsi operatori bancari ed era stata indotta a collaborare con i truffatori. Due bonifici erano stati apparentemente autorizzati dalla stessa vittima con la convinzione di stare annullando operazioni sospette; per altri due, invece, i criminali avevano ottenuto la possibilità di operare attraverso la modifica del dispositivo di sicurezza.

L’ABF ha ricordato un principio fondamentale: quando il cliente contesta operazioni che sostiene di non avere autorizzato, la prova della corretta autenticazione da parte della banca viene prima dell’esame dell’eventuale colpa grave del cliente. Se l’intermediario non dimostra in modo completo e puntuale come l’operazione sia stata autenticata, non basta sostenere che il cliente sia stato ingenuo o imprudente.

È proprio questa differenza che spiega perché due truffe apparentemente molto simili possano avere esiti giuridici opposti.

“Ma ho ricevuto il messaggio nello stesso thread della banca”: cos’è lo spoofing?

Una delle tecniche più insidiose è lo spoofing, cioè la falsificazione dell’identità apparente del mittente. Il messaggio fraudolento può sembrare provenire dallo stesso numero utilizzato abitualmente dalla banca e, in alcuni casi, comparire addirittura nella stessa sequenza degli SMS autentici già ricevuti.

A questo può aggiungersi il vishing, cioè la telefonata fraudolenta. Sul display può apparire un numero apparentemente attendibile e l’interlocutore può conoscere nome, banca utilizzata e altre informazioni personali della vittima. È proprio questa combinazione a rendere particolarmente credibile la truffa.

L’orientamento ABF non considera automaticamente colpevole il cliente soltanto perché è caduto in una frode di spoofing particolarmente sofisticata. In una recentissima decisione del Collegio di Roma relativa proprio a SMS apparentemente provenienti dalla numerazione ufficiale della banca e a successive telefonate di un falso ufficio antifrode, l’ABF ha ribadito che nello spoofing la colpa grave del cliente non può essere normalmente presunta in assenza di concreti elementi di inattendibilità del messaggio. In quel caso l’intermediario è stato condannato a restituire integralmente 6.393,17 euro perché non aveva fornito una prova completa dei fattori di autenticazione forte utilizzati.

Questo conferma ancora una volta che non esiste una regola semplicistica del tipo “se hai dato un codice hai sempre torto” oppure “se c’è stato spoofing la banca paga sempre”. Bisogna ricostruire tecnicamente ciò che è successo.

La nuova verifica del beneficiario protegge da queste truffe?

Dal 9 ottobre 2025 le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento dei Paesi dell’area euro devono mettere a disposizione il servizio di Verification of Payee, cioè la verifica della corrispondenza tra il nome del beneficiario indicato dal pagatore e l’IBAN al quale il denaro deve essere trasferito. Il controllo deve essere effettuato prima che il cliente autorizzi il bonifico ed è previsto dal Regolamento UE 2024/886.

È una protezione molto importante, ma non elimina tutte le frodi. Se il criminale dice alla vittima: “Trasferisca il denaro a Mario Rossi su questo IBAN” e quell’IBAN è effettivamente intestato a Mario Rossi, il sistema confermerà che nome e conto corrispondono. Non può sapere che Mario Rossi sia un complice o un conto utilizzato nell’ambito di una truffa.

Proprio questo è avvenuto nel caso n. 4700/2026: secondo la ricostruzione della decisione, l’IBAN indicato al cliente corrispondeva al nominativo del beneficiario che gli era stato comunicato dai truffatori. La verifica del beneficiario, dunque, non avrebbe segnalato alcuna anomalia.

La funzione della Verification of Payee deve quindi essere compresa correttamente: serve soprattutto a impedire che il denaro venga inviato a un IBAN intestato a un soggetto diverso da quello che il pagatore crede di pagare. Non certifica però che il beneficiario sia affidabile né che la ragione del pagamento sia autentica.

Se mi telefona davvero la “Polizia Postale”, devo fare un bonifico di sicurezza?

No. Questo è probabilmente il consiglio pratico più importante.

Una banca o un appartenente alle forze dell’ordine non chiede al cliente di trasferire i propri risparmi su un conto sconosciuto per “metterli al sicuro”. L’urgenza, la paura di perdere il denaro e il divieto di parlare con altre persone sono strumenti tipici utilizzati dai truffatori per impedire alla vittima di ragionare o di effettuare una verifica autonoma.

Se arriva una telefonata di questo tipo, la cosa più sicura è interromperla e contattare personalmente la banca utilizzando esclusivamente il numero presente sul sito ufficiale, sull’app o sulla carta. Non bisogna richiamare il numero fornito nell’SMS e non bisogna fidarsi del fatto che sul display compaia apparentemente il numero corretto della banca: proprio lo spoofing può alterare questa informazione.

Soprattutto, non bisogna effettuare bonifici, comunicare OTP, approvare notifiche sull’app o modificare dispositivi e credenziali su indicazione di chi telefona.

Cosa fare immediatamente se il bonifico è già partito?

La velocità può fare una differenza enorme. Occorre contattare subito la propria banca e chiedere il blocco o il richiamo del bonifico, segnalare formalmente la frode e bloccare eventuali credenziali o dispositivi compromessi. È opportuno conservare SMS, screenshot, numeri telefonici, cronologia delle chiamate, email e ogni altra comunicazione ricevuta e presentare tempestivamente denuncia.

Nel caso n. 4700/2026 la banca era riuscita a recuperare 5.090 euro della somma trasferita: è un dato che dimostra concretamente perché agire immediatamente sia essenziale.

Successivamente bisogna ricostruire tecnicamente le operazioni. È importante sapere chi le ha materialmente disposte, attraverso quale canale, quali sistemi di autenticazione siano stati utilizzati, quali messaggi siano stati ricevuti e se fossero presenti anomalie che la banca avrebbe dovuto rilevare.

“Sono stato truffato”: da solo non basta per ottenere il rimborso

È forse l’insegnamento più utile delle decisioni dell’ABF. Essere vittima di una truffa e avere diritto alla restituzione da parte della banca sono due questioni diverse. Il truffatore è certamente responsabile del danno, ma per stabilire se debba risponderne anche l’intermediario bisogna applicare le regole specifiche sui servizi di pagamento e, nei casi appropriati, quelle generali sulla responsabilità contrattuale.

Se l’operazione non è stata autorizzata dal cliente, assume un ruolo centrale la prova che la banca deve fornire sulla corretta autenticazione. Se invece il cliente ha personalmente ordinato il pagamento, la situazione diventa più complessa e occorrerà individuare un eventuale comportamento colpevole o causalmente rilevante dell’intermediario.

Per questo è sbagliato valutare queste controversie soltanto leggendo la denuncia o guardando l’estratto conto. Spesso sono decisivi i log informatici, i sistemi di autenticazione utilizzati, il contenuto degli SMS e delle notifiche, il momento in cui è avvenuto l’eventuale enrollment di un nuovo dispositivo e le caratteristiche specifiche dei pagamenti.

Un esempio che fa capire la differenza

Immaginiamo due persone che ricevano la stessa telefonata: “Sono dell’ufficio antifrode della banca. Il suo conto è sotto attacco”.

Alla prima viene detto di recarsi in filiale e trasferire 20.000 euro verso un conto indicato. La persona va allo sportello, comunica nome e IBAN del beneficiario, firma e dispone personalmente il bonifico. È stata certamente truffata, ma l’operazione bancaria è stata da lei autorizzata. Per ottenere il rimborso dovrà quindi individuare un’autonoma responsabilità dell’intermediario.

Alla seconda viene invece chiesto di comunicare alcuni codici e di approvare una notifica apparentemente necessaria per “bloccare” l’attacco. I criminali utilizzano quei dati per registrare l’app bancaria su un nuovo dispositivo e dispongono autonomamente i bonifici. Se il cliente li disconosce, sarà innanzitutto la banca a dover dimostrare che le operazioni sono state correttamente autenticate secondo la disciplina applicabile.

La differenza può sembrare sottile alla vittima, perché in entrambi i casi il denaro è stato perso a causa dello stesso inganno. Giuridicamente, però, è enorme.

In conclusione

La decisione ABF Milano n. 4700/2026 contiene un messaggio molto importante: essere stati ingannati da una telefonata credibile, persino da qualcuno che si presenta come appartenente alla Polizia Postale, non comporta automaticamente il diritto a essere rimborsati dalla banca se il bonifico è stato personalmente e consapevolmente disposto dal cliente. Nel caso concreto il correntista era andato fisicamente in filiale, aveva ordinato il trasferimento di 14.500 euro e aveva firmato la contabile; l’ABF ha quindi considerato l’operazione autorizzata e, non avendo individuato un autonomo apporto causale della banca alla frode, ha respinto la richiesta di rimborso.

Ma non bisogna ricavare da questa decisione la conclusione opposta secondo cui nelle truffe bancarie il cliente perde sempre. Le pronunce dell’ABF mostrano chiaramente che, quando le operazioni vengono disconosciute e la banca non riesce a dimostrare correttamente l’autenticazione forte, l’esito può essere completamente diverso. E nei casi di spoofing particolarmente sofisticato la colpa grave del cliente non può essere semplicemente presunta.

La domanda decisiva, quindi, non è soltanto: “Sono stato truffato?”. Bisogna chiedersi: chi ha disposto materialmente il pagamento? Era un’operazione autorizzata o non autorizzata? Come è stata autenticata? Il numero della banca era stato falsificato? È stato registrato un nuovo dispositivo? Erano presenti segnali di anomalia? La banca ha rispettato i propri obblighi di sicurezza e controllo?

Sono queste domande, molto più del semplice fatto che vi sia stata una truffa, a determinare chi dovrà sopportare definitivamente la perdita.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: truffe bancarie, spoofing, vishing, bonifico fraudolento, bonifico autorizzato, rimborso banca, SMS falso banca, Polizia Postale, Verification of Payee, ABF, servizi di pagamento, frodi online, Luca Tantalo, ADR Center

Qualcuno insulta nei commenti sotto il mio post: posso essere responsabile anche io?

Cassazione n. 22999/2026: chi gestisce un blog non deve controllare preventivamente ogni commento, ma se viene a conoscenza di contenuti diffamatori e non li rimuove tempestivamente può essere chiamato a risarcire il danno

Pubblichiamo un post su un blog o su una pagina professionale e qualcuno, nei commenti, attacca pesantemente una terza persona. Quel commento non lo abbiamo scritto noi. Possiamo semplicemente ignorarlo sostenendo che ciascuno risponde di ciò che pubblica personalmente? La risposta non è sempre affermativa. Con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la responsabilità risarcitoria del gestore di un blog che, pur avendo acquisito conoscenza di commenti diffamatori pubblicati da terzi, non li aveva rimossi tempestivamente. La distinzione decisiva è questa: non esiste un obbligo generale di controllare preventivamente ogni messaggio degli utenti; ma, quando il gestore viene effettivamente a conoscenza di un contenuto lesivo e può intervenire, la sua inerzia può diventare fonte di responsabilità. (apps! avvocati)

È un principio particolarmente attuale. Nei giorni scorsi il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha richiamato l’attenzione degli iscritti proprio sui profili di responsabilità civile, penale e deontologica connessi alla mancata rimozione di commenti offensivi o diffamatori pubblicati da terzi su blog, pagine e profili social riconducibili all’attività professionale. Il richiamo è rivolto a quella categoria, ma il problema è evidentemente più ampio e interessa professionisti, imprese, associazioni e, più in generale, chiunque gestisca spazi online nei quali gli utenti possano pubblicare contenuti. (Ordine CDLNA)

Il caso: il commento lo scrivono gli altri, ma a pagare è anche il blogger

La controversia nasceva da una vicenda tra giornalisti. Un giornalista freelance aveva pubblicato sul proprio blog un post fortemente critico nei confronti di un articolo scritto da un collega, sostenendo sostanzialmente che la notizia pubblicata da quest’ultimo fosse falsa o non adeguatamente verificata. Sotto il post erano poi comparsi commenti di terzi dal contenuto pesantemente denigratorio nei confronti del giornalista criticato. Quest’ultimo aveva agito per il risarcimento dei danni e il Tribunale di Verona aveva ritenuto responsabile il gestore del blog proprio perché, pur essendo a conoscenza dei commenti, non li aveva rimossi tempestivamente. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione e la Cassazione ha infine rigettato il ricorso del blogger. Il risarcimento riconosciuto in sede di merito era stato quantificato in 23.000 euro, utilizzando in via equitativa i criteri delle Tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da diffamazione. (Alessandro Del Ninno)

È importante capire su che cosa si fonda la responsabilità. La Cassazione non afferma che chi apre un blog diventi automaticamente garante di qualsiasi frase pubblicata da migliaia di lettori. Al contrario, esclude espressamente un dovere generale di selezione e controllo preventivo dei commenti dei terzi. Il problema nasce successivamente, quando il gestore viene a conoscenza del carattere diffamatorio del contenuto e, pur avendo la possibilità di eliminarlo, consente che rimanga online e continui a essere diffuso. In quel momento la sua condotta non è più completamente neutra. (apps! avvocati)

Non bisogna quindi leggere tutti i commenti prima che vengano pubblicati

No. Ed è forse la parte più importante della decisione per chi gestisce un sito o una pagina con molto traffico. La Cassazione distingue nettamente il controllo preventivo dal controllo successivo alla conoscenza dell’illecito. Sul normale gestore di un blog non grava l’obbligo di esaminare in anticipo ogni singolo messaggio lasciato dagli utenti. La responsabilità sorge invece quando venga dimostrato che egli conosceva i contenuti diffamatori e non si è attivato tempestivamente per rimuoverli. (Studio Legale Scarlino)

Nel caso concreto la conoscenza non era una semplice supposizione: i giudici avevano ritenuto provato che il gestore fosse consapevole dei commenti e che non li avesse eliminati se non dopo l’avvio del giudizio. La pronuncia, quindi, non introduce una responsabilità automatica fondata sul solo fatto di essere proprietari di un sito. Occorre accertare la conoscenza effettiva del contenuto e la successiva omissione. (apps! avvocati)

Da questo punto di vista è importante anche non costruire una regola inesistente del tipo “la responsabilità nasce soltanto dopo una diffida formale”. La Cassazione non individua una particolare forma attraverso la quale il gestore debba venire a conoscenza dell’offesa: ciò che rileva è che quella conoscenza risulti concretamente provata. Una segnalazione, una comunicazione ricevuta dal diretto interessato o le stesse attività compiute dal gestore sul proprio spazio online potranno assumere rilievo a seconda delle circostanze.

Perché non cancellare equivale a partecipare alla diffusione?

La spiegazione utilizzata dalla giurisprudenza è piuttosto severa. Quando il gestore sa che sul proprio spazio è presente un contenuto diffamatorio e decide di lasciarlo online, consente consapevolmente che l’offesa continui a essere accessibile e venga ulteriormente diffusa. La Cassazione richiama sul punto anche l’orientamento formatosi in sede penale, secondo il quale il blogger può concorrere nella diffusione del contenuto denigratorio quando, dopo averne avuto conoscenza, non provveda tempestivamente alla rimozione. L’ordinanza n. 22999/2026 è però una decisione civile: nel caso concreto ciò che viene confermato è l’obbligo di risarcire il danno, mentre i riferimenti alla responsabilità penale sono utilizzati dalla Corte per ricostruire il quadro giurisprudenziale. (apps! avvocati)

Questa precisazione è importante perché sarebbe improprio affermare che la Prima Sezione civile abbia “condannato penalmente” il blogger. Non è avvenuto questo. Ha confermato la responsabilità civile già riconosciuta dai giudici di merito e ha richiamato, a sostegno del proprio ragionamento, principi elaborati anche dalla giurisprudenza penale.

E la libertà di espressione?

Il blogger aveva invocato anche l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di espressione. La Cassazione ha però ricordato che tale libertà non è assoluta e deve essere bilanciata con il diritto alla reputazione altrui. La critica può essere aspra e anche fortemente soggettiva, ma la tutela si indebolisce quando il contenuto offensivo poggia sull’attribuzione di fatti non veri. Nel caso esaminato, i giudici avevano accertato la presenza di commenti lesivi della reputazione professionale fondati su fatti non veritieri e la conoscenza degli stessi da parte del gestore. (apps! avvocati)

Questo significa anche che non ogni commento sgradevole deve essere cancellato per timore di una causa. Un giudizio negativo, una critica severa o un’opinione antipatica non coincidono automaticamente con la diffamazione. Bisogna considerare il contenuto concreto, il contesto, la riconoscibilità della persona interessata, il linguaggio utilizzato e l’eventuale attribuzione di fatti determinati. La decisione della Cassazione non impone quindi di trasformare ogni spazio di discussione in un ambiente nel quale sia ammessa soltanto l’approvazione.

E se nel commento non compare il nome della persona offesa?

Anche questo particolare emerge dalla vicenda esaminata. Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante che il nome della persona non fosse espressamente riportato, perché il destinatario dell’offesa risultava comunque agevolmente identificabile. È un principio importante anche nella comunicazione sui social: evitare di scrivere il nome non garantisce automaticamente l’anonimato della persona presa di mira se dal contesto, dalla professione, dalle circostanze narrate o da altri elementi è possibile comprenderne chiaramente l’identità. (apps! avvocati)

Lo stesso vale, evidentemente, per formule come “quel medico del tale ospedale”, “l’amministratore del nostro condominio” oppure “l’avvocato che segue quella causa” quando il contesto rende immediatamente comprensibile a chi ci si riferisca. Ai fini della tutela della reputazione ciò che conta non è soltanto la presenza materiale del nome e cognome, ma la concreta identificabilità del destinatario.

La stessa regola vale automaticamente per Facebook e Instagram?

La prudenza qui è necessaria. L’ordinanza n. 22999/2026 decide un caso relativo a un blog, quindi non sarebbe corretto scrivere che la Cassazione, con questa specifica decisione, abbia disciplinato indistintamente Facebook, Instagram, LinkedIn, gruppi WhatsApp e qualsiasi altra piattaforma. Esistono inoltre discipline specifiche per i fornitori di servizi online e situazioni tecniche molto diverse tra loro.

Tuttavia il principio di fondo relativo al comportamento di chi gestisce direttamente uno spazio comunicativo dopo avere acquisito conoscenza di contenuti diffamatori presenta un evidente interesse anche per le pagine social. Non a caso il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, proprio richiamando questa ordinanza, ha invitato i professionisti a prestare attenzione ai commenti pubblicati su blog, pagine e profili social riferibili all’attività professionale. Anche Il Sole 24 Ore ha evidenziato che il problema può riguardare analogamente avvocati e studi professionali. (Consulenti Del Lavoro)

La conclusione corretta, quindi, non è “ogni titolare di una pagina Facebook risponde sempre di tutto ciò che scrivono gli utenti”, ma una molto più concreta: quando il titolare conosce un contenuto manifestamente lesivo pubblicato nel proprio spazio e dispone degli strumenti per rimuoverlo, ignorare deliberatamente il problema può esporlo a conseguenze giuridiche.

Cosa fare quando arriva una segnalazione?

Immaginiamo che sotto un post della pagina di un professionista compaia questo commento: “Il dottor Rossi falsifica i certificati e truffa i clienti”. Il titolare della pagina riceve un messaggio del dottor Rossi che gli segnala il commento e ne chiede la cancellazione. A quel punto sarebbe rischioso rispondere semplicemente: “Non l’ho scritto io, vedetevela con chi lo ha pubblicato” e lasciare il messaggio online per settimane.

Questo non significa nemmeno che ogni segnalazione debba determinare una cancellazione automatica. Può esistere una critica legittima, possono essere contestati fatti veri oppure il carattere illecito del contenuto può essere dubbio. Ma una segnalazione circostanziata impone quantomeno di esaminare rapidamente ciò che è stato pubblicato. Quanto più evidente è il carattere diffamatorio, tanto più pericolosa diventa l’inerzia.

In presenza di un contenuto chiaramente offensivo o dell’attribuzione gratuita di fatti gravemente lesivi, la scelta prudente è rimuoverlo tempestivamente, conservarne eventualmente copia ai fini probatori e, se necessario, bloccare ulteriori interventi dello stesso utente. La cancellazione del commento non significa riconoscere che la persona segnalante abbia ragione su ogni aspetto della vicenda; significa impedire che uno spazio sotto il proprio controllo continui a essere utilizzato per diffondere un contenuto potenzialmente illecito.

E chi ha scritto materialmente il commento?

Naturalmente rimane responsabile anche l’autore. La pronuncia non trasferisce la responsabilità dall’utente al gestore del blog. Introduce, piuttosto, la possibilità che si aggiunga una responsabilità del gestore per il proprio comportamento successivo alla conoscenza dell’illecito.

Si possono quindi avere due condotte distinte: quella di chi scrive e pubblica il messaggio diffamatorio e quella di chi, pur potendolo rimuovere e sapendo che è presente nel proprio spazio, ne consente consapevolmente l’ulteriore permanenza e diffusione. È quest’ultima situazione che interessa la Cassazione n. 22999/2026.

Il problema è ancora più delicato per una pagina professionale

Per un professionista può aggiungersi un ulteriore livello di attenzione. Una pagina utilizzata per l’attività professionale non è soltanto uno spazio personale: rappresenta pubblicamente lo studio, l’impresa o la categoria di appartenenza. Per questo una consapevole tolleranza di contenuti denigratori può assumere rilievo non soltanto sul piano civilistico ma, a seconda dell’ordinamento professionale interessato, anche sotto il profilo deontologico.

È proprio ciò che ha sottolineato il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro nella comunicazione diffusa a settembre: la tolleranza consapevole di commenti offensivi conosciuti e concretamente rimovibili può coinvolgere anche i doveri professionali di dignità, decoro, lealtà e correttezza. (Ordine CDLNA)

Non significa automaticamente che la stessa disciplina deontologica si applichi in modo identico a ogni professione; significa però che chi utilizza i social come strumento professionale dovrebbe considerarne la gestione dei commenti una parte dell’attività di comunicazione e non un elemento totalmente estraneo.

Quanto può costare non intervenire?

Nel caso deciso dalla Cassazione, il danno non patrimoniale riconosciuto dai giudici di merito era stato liquidato in 23.000 euro. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata anche la determinazione del quantum, effettuata mediante i criteri delle Tabelle di Milano in materia di diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa. (Alessandro Del Ninno)

Naturalmente non esiste una tariffa fissa di 23.000 euro per ogni commento non cancellato. L’entità del danno dipende dalle circostanze concrete: gravità delle affermazioni, diffusione, posizione sociale e professionale della persona offesa, durata della permanenza online, numero e contenuto degli interventi e conseguenze effettivamente prodotte. Ma la vicenda mostra che considerare i commenti degli utenti come un problema del tutto estraneo al gestore può diventare economicamente molto costoso.

In conclusione

L’ordinanza della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, n. 22999 del 10 luglio 2026 traccia una linea abbastanza chiara. Chi gestisce un blog non è obbligato a controllare preventivamente ogni parola scritta dai propri lettori. Ma quando viene a conoscenza di contenuti diffamatori pubblicati da terzi non può necessariamente rimanere passivo: se non si attiva tempestivamente per rimuoverli, può essere chiamato a rispondere civilmente del danno derivante dalla loro ulteriore diffusione. (apps! avvocati)

La decisione riguarda direttamente un blog e non deve essere trasformata in una regola automatica per qualsiasi piattaforma digitale. Il recente richiamo del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro dimostra però quanto il problema sia ormai concreto anche per chi utilizza Facebook, Instagram, LinkedIn o altri strumenti social nell’ambito della propria attività professionale. (Consulenti Del Lavoro)

La regola pratica è quindi semplice: non occorre vivere davanti allo schermo controllando ogni nuovo commento, ma quando si viene informati dell’esistenza di un contenuto potenzialmente diffamatorio è opportuno non ignorarlo. Bisogna leggerlo, valutarlo rapidamente e, quando il carattere lesivo sia evidente, intervenire. Dire “non l’ho scritto io” può non essere più sufficiente dopo che si è scelto consapevolmente di lasciarlo online.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Uso molto il cellulare: il produttore deve informarmi anche sui rischi per la salute non ancora scientificamente certi?

Cassazione n. 24015/2026: la conformità agli standard tecnici non esaurisce necessariamente gli obblighi informativi. Ma la Corte non ha stabilito che gli smartphone provochino tumori e non ha condannato Apple al risarcimento

Usiamo il telefono per ore, spesso tenendolo a pochi centimetri dalla testa o direttamente a contatto con il corpo. Ma che cosa deve sapere il consumatore sui possibili effetti di un’esposizione prolungata alle radiofrequenze? E, soprattutto, può il produttore limitarsi a dimostrare che il dispositivo rispetta gli standard tecnici previsti oppure deve fornire anche informazioni e avvertenze sui rischi che, pur non essendo scientificamente accertati in modo definitivo, non possano essere ragionevolmente esclusi? È il problema affrontato dalla Terza Sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24015 del 24 luglio 2026. La decisione è molto interessante, ma deve essere letta senza trasformarla in ciò che non è: la Cassazione non ha accertato che i cellulari provochino tumori, non ha riconosciuto alla ricorrente un risarcimento e non ha definitivamente dichiarato responsabile Apple. Ha invece annullato la precedente sentenza della Corte d’appello di Bologna e disposto un nuovo esame della controversia sulla base di principi più rigorosi in materia di informazione, sicurezza e tutela dell’autodeterminazione del consumatore.

Da dove nasce la controversia?

La causa era stata promossa da una consumatrice che contestava l’insufficienza delle informazioni fornite in relazione ai possibili rischi derivanti dall’esposizione prolungata alle radiofrequenze emesse dal telefono cellulare. La donna sosteneva che, se fosse stata adeguatamente informata, avrebbe adottato modalità di utilizzo differenti: avrebbe limitato l’uso ravvicinato, evitato di tenere il dispositivo vicino al corpo o al cuscino durante la notte, assunto maggiori precauzioni in presenza delle figlie minorenni e utilizzato maggiormente altri strumenti di comunicazione. La sua domanda non presupponeva quindi necessariamente l’avvenuta insorgenza di una patologia, ma investiva anche un diverso profilo: la possibilità di compiere consapevolmente le proprie scelte di utilizzo del prodotto.

I giudici di merito avevano respinto la domanda. La Corte d’appello aveva ritenuto, tra l’altro, che il principio di precauzione operasse essenzialmente sul piano dei poteri pubblici e aveva attribuito rilievo all’assenza di una dimostrazione scientifica certa della nocività delle radiofrequenze. La Cassazione ha ritenuto insufficiente questa impostazione: il giudice avrebbe dovuto verificare se, alla luce della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, della diligenza professionale e dei canoni di correttezza e buona fede, sussistessero comunque obblighi informativi a carico dell’operatore professionale.

La Cassazione ha stabilito che il cellulare fa male?

No. È essenziale dirlo con chiarezza. L’ordinanza non accerta un rapporto causale generale tra utilizzo degli smartphone e tumori, né afferma che le radiofrequenze emesse dai telefoni siano certamente dannose per la salute. Il ragionamento della Corte si colloca su un piano differente: l’incertezza scientifica su un rischio non significa necessariamente irrilevanza giuridica del rischio stesso. Quando le conoscenze scientifiche disponibili non consentono di escludere un pericolo potenzialmente significativo, occorre valutare se il consumatore debba essere messo nelle condizioni di conoscerlo e di adottare eventuali precauzioni.

La differenza è sostanziale. Dire che occorre informare su un rischio scientificamente non conclusivo non equivale ad affermare che quel rischio si trasformerà certamente in un danno. La Cassazione non sostituisce una certezza giudiziaria all’incertezza scientifica; si domanda piuttosto quali obblighi di prudenza e informazione possano sorgere proprio quando la scienza non consenta ancora di formulare conclusioni definitive. Secondo la Corte, l’incertezza non può essere utilizzata automaticamente come ragione sufficiente per escludere ogni obbligo informativo.

Il rispetto degli standard tecnici basta?

Anche su questo punto l’ordinanza è significativa. La Cassazione richiama il proprio orientamento secondo cui la sicurezza di un prodotto non si esaurisce necessariamente nella sua conformità agli standard tecnici o nella presenza della marcatura CE. Un bene correttamente costruito può presentare un problema sotto il diverso profilo dell’informazione quando manchino istruzioni o avvertenze necessarie per consentire al consumatore di governare rischi non immediatamente percepibili.

Questo non significa, naturalmente, che ogni prodotto conforme alle norme tecniche debba essere considerato difettoso. Significa che la conformità tecnica e l’adeguatezza dell’informazione sono due aspetti che possono richiedere valutazioni differenti. È possibile che un dispositivo rispetti i limiti stabiliti dalla normativa e che si debba comunque verificare se le informazioni fornite all’utilizzatore siano adeguate rispetto ai rischi conosciuti o ragionevolmente conoscibili in base allo stato delle conoscenze scientifiche. È proprio questo accertamento che, secondo la Cassazione, non era stato adeguatamente compiuto dalla Corte d’appello.

Che ruolo ha il principio di precauzione?

La Corte evita una conclusione troppo semplice. Il principio di precauzione, previsto dall’ordinamento europeo, non viene trasformato in una autonoma fonte di responsabilità civile direttamente applicabile tra qualsiasi privato. La sua funzione è piuttosto quella di concorrere all’interpretazione e alla determinazione concreta degli obblighi che trovano già fondamento nelle norme vigenti, tra cui quelli relativi alla sicurezza del prodotto, all’informazione del consumatore, alla diligenza professionale e ai doveri di correttezza e buona fede.

È questo il passaggio che rende la pronuncia particolarmente interessante. Un produttore professionale possiede competenze tecniche e informazioni normalmente molto superiori rispetto a quelle del consumatore. Secondo la Cassazione, il giudice deve quindi domandarsi se, alla luce delle conoscenze disponibili nel momento in cui il prodotto viene commercializzato e utilizzato, quella particolare posizione professionale imponga di fornire informazioni o indicazioni prudenziali ulteriori rispetto al semplice rispetto dei requisiti minimi di legge. La Corte richiama, in questo contesto, anche l’esigenza di gestione del rischio in presenza di dati scientifici non ancora conclusivi.

Si può essere risarciti anche senza essersi ammalati?

È uno dei profili più delicati della decisione e anche quello che richiede maggiore prudenza. La ricorrente aveva invocato la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, sostenendo che l’assenza di informazioni adeguate le avrebbe impedito di scegliere consapevolmente come utilizzare il dispositivo. La Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello non potesse liquidare automaticamente questa prospettazione come un semplice timore di ammalarsi. Doveva invece verificare se l’eventuale deficit informativo avesse inciso in modo apprezzabile sul processo decisionale della consumatrice e sulla sua possibilità di autodeterminarsi consapevolmente.

Questo, però, non significa che chiunque possieda un cellulare abbia oggi diritto a un risarcimento. Sarà necessario dimostrare, nel singolo caso, l’esistenza dell’obbligo informativo, la sua eventuale violazione e le conseguenze concretamente derivatene. Nel giudizio di rinvio dovrà essere verificato anche se un’informazione diversa avrebbe effettivamente modificato il comportamento della consumatrice. La Cassazione ha quindi riconosciuto la rilevanza giuridica del problema, non l’automatica fondatezza della domanda risarcitoria.

La tutela potrebbe non consistere soltanto in un risarcimento

Un altro passaggio innovativo riguarda i rimedi. La Corte d’appello aveva sostanzialmente ricondotto la controversia all’alternativa tra accoglimento della domanda risarcitoria e suo rigetto. La Cassazione ritiene invece che il giudice debba verificare anche la possibile applicazione di strumenti di tutela preventiva o inibitoria, soprattutto quando sono coinvolti diritti fondamentali come la salute e quando l’obiettivo non è soltanto compensare un danno già verificatosi, ma evitare o ridurre l’esposizione futura a un rischio.

Tra gli strumenti che dovranno essere valutati in sede di rinvio vengono indicati, a titolo esemplificativo, l’integrazione o la correzione delle avvertenze, sistemi informativi digitali capaci di richiamare periodicamente l’attenzione dell’utilizzatore e la fornitura di accessori che consentano un impiego del dispositivo in condizioni di maggiore sicurezza. Anche in questo caso bisogna essere precisi: la Cassazione non ha ordinato ad Apple di modificare gli iPhone, di inviare notifiche agli utenti o di regalare auricolari. Ha stabilito che il giudice del rinvio dovrà valutare anche l’eventuale esperibilità di rimedi di questo genere.

Cosa dovrà decidere ora la Corte d’appello?

È qui che emerge il limite, ma anche la reale portata, della pronuncia. La responsabilità non è stata definitivamente accertata. La Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia e verificare concretamente se, sulla base delle norme applicabili e delle conoscenze disponibili, sussistesse un obbligo informativo ulteriore; se le informazioni effettivamente fornite fossero insufficienti; se tale eventuale insufficienza abbia inciso sulla capacità della consumatrice di effettuare scelte consapevoli; e, infine, quali forme di tutela possano eventualmente essere riconosciute.

Di conseguenza, sono eccessivi tanto il titolo “La Cassazione stabilisce che i cellulari fanno male” quanto quello opposto secondo cui la decisione non avrebbe alcuna conseguenza perché manca una prova scientifica definitiva della pericolosità. Il punto della sentenza è proprio intermedio: l’assenza di certezza scientifica non chiude automaticamente la questione degli obblighi informativi.

Perché la decisione può avere effetti oltre gli smartphone?

È probabilmente il profilo giuridicamente più interessante. Il ragionamento della Cassazione riguarda un rapporto sempre più frequente nella società tecnologica: da una parte un produttore dotato di conoscenze tecniche molto avanzate, dall’altra un consumatore che non è in grado di valutare autonomamente rischi complessi e non immediatamente percepibili. Quando il sapere scientifico è in evoluzione, stabilire quale informazione debba essere fornita diventa parte essenziale della sicurezza del prodotto.

Il principio potrebbe quindi assumere rilievo anche in altri settori tecnologici nei quali esistano rischi potenziali oggetto di conoscenze scientifiche ancora incomplete. Non perché l’ordinanza n. 24015/2026 stabilisca automaticamente la medesima soluzione per qualsiasi prodotto, ma perché valorizza un criterio generale: l’informazione può essere parte integrante della protezione del consumatore e la conformità tecnica non esclude necessariamente la necessità di ulteriori cautele informative.

Un esempio pratico

Immaginiamo un prodotto tecnologico perfettamente conforme agli standard previsti dalla legge. Nel corso degli anni emergono studi che non dimostrano in modo definitivo un determinato effetto negativo sulla salute, ma neppure consentono di escluderlo e suggeriscono che semplici accorgimenti possano ridurre significativamente l’esposizione. Il problema giuridico non è stabilire in anticipo che il prodotto sia certamente nocivo. È chiedersi se un produttore professionale, sulla base delle conoscenze disponibili, debba informare l’utilizzatore dell’esistenza di quel rischio e delle modalità attraverso le quali può ridurlo.

È in questo spazio che si colloca l’ordinanza del 2026. Il consumatore deve essere messo, quando ne ricorrano i presupposti, nella condizione di scegliere se correre quel rischio, ridurlo o modificare le proprie abitudini. La decisione finale sulla responsabilità resta però legata alla prova concreta delle circostanze del singolo caso.

Attenzione a ciò che la Cassazione non ha detto

La pronuncia non consente di affermare che gli smartphone provochino tumori. Non consente neppure di sostenere che qualsiasi informazione oggi contenuta nei telefoni sia necessariamente insufficiente o che tutti i produttori siano responsabili. Non stabilisce un diritto generalizzato al risarcimento per milioni di utilizzatori e non condanna definitivamente Apple.

Quello che dice è diverso e, sotto certi aspetti, più interessante: quando esistono rischi non immediatamente percepibili e un quadro scientifico non conclusivo, il giudice non può limitarsi a osservare che il prodotto è conforme agli standard tecnici o che manca la certezza assoluta della nocività. Deve verificare anche l’adeguatezza dell’informazione fornita e l’eventuale incidenza della sua mancanza sulla libertà di scelta del consumatore.

In conclusione

L’ordinanza della Corte di cassazione, Terza Sezione civile, n. 24015 del 24 luglio 2026 non è la sentenza che “dimostra che il cellulare fa male”. È una pronuncia sulla gestione giuridica dell’incertezza scientifica e sul diritto del consumatore a ricevere informazioni adeguate per poter scegliere consapevolmente. La Corte afferma che la conformità del prodotto agli standard tecnici non esaurisce necessariamente la valutazione civilistica e che l’incertezza scientifica non può, da sola, essere utilizzata per escludere qualsiasi obbligo informativo.

Sarà ora la Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, a stabilire se nel caso concreto gli obblighi informativi siano stati effettivamente violati, se questa eventuale violazione abbia inciso sul diritto all’autodeterminazione della consumatrice e quali conseguenze debbano derivarne. Non sappiamo quindi ancora se vi sarà un risarcimento o se saranno disposte altre misure. Sappiamo però che la Cassazione ha indicato al giudice un criterio preciso: quando salute, tecnologia e incertezza scientifica si incontrano, informare il consumatore può costituire una parte essenziale dell’obbligo di sicurezza.

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Tag: smartphone, cellulari, radiofrequenze, tutela consumatore, sicurezza prodotti, obblighi informativi, principio di precauzione, autodeterminazione, diritto alla salute, responsabilità del produttore, Cassazione 24015/2026, Luca Tantalo, ADR Center

Ho contratto un’infezione in ospedale: chi deve provare che sono state rispettate le misure di prevenzione?

Cassazione n. 24916/2026: la responsabilità della struttura sanitaria non è automatica, ma l’ospedale deve dimostrare concretamente di avere adottato e applicato le misure necessarie a prevenire le infezioni

Un paziente viene ricoverato in ospedale, viene sottoposto a un intervento e durante o dopo la degenza sviluppa un’infezione che prima non aveva. Se l’infezione provoca un aggravamento delle condizioni di salute o addirittura contribuisce al decesso, chi deve dimostrare che cosa è accaduto? Basta all’ospedale affermare che normalmente vengono rispettati i protocolli di sanificazione oppure deve fornire una prova concreta delle misure applicate nel singolo caso? La Corte di cassazione è tornata sul problema con l’ordinanza della Terza Sezione civile n. 24916 del 1° settembre 2026, ribadendo un principio di grande rilievo: la responsabilità della struttura per un’infezione ospedaliera non è oggettiva, ma, una volta accertato il necessario collegamento causale con la degenza o il trattamento sanitario, spetta alla struttura dimostrare di avere realmente adottato e applicato le misure di prevenzione richieste.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda riguardava un paziente anziano ricoverato a seguito di una frattura del femore. Dopo l’intervento chirurgico era stato dimesso, ma pochi giorni più tardi aveva dovuto essere nuovamente ricoverato nello stesso ospedale. Gli era stata diagnosticata un’infezione da Serratia marcescens multiresistente e il quadro clinico era successivamente evoluto fino al decesso per sepsi. I familiari avevano agito per ottenere il risarcimento, sostenendo sia la natura nosocomiale dell’infezione sia l’inadeguatezza delle misure di prevenzione e delle dimissioni.

Nel corso del giudizio il consulente tecnico aveva evidenziato che l’azienda sanitaria non aveva fornito una prova positiva dell’effettiva adozione delle procedure di sanificazione, asepsi e prevenzione richieste dalle norme e dalle linee guida. La Corte d’appello aveva tuttavia escluso la responsabilità, valorizzando, tra l’altro, un certificato relativo alla pulizia e sanificazione del posto letto e ritenendo non sufficientemente dimostrata l’origine ospedaliera dell’infezione. La Cassazione ha cassato la decisione, ritenendo che il giudice di merito non avesse correttamente applicato i principi sull’onere della prova e sul nesso causale.

L’ospedale risponde automaticamente se compare un’infezione?

No. È il primo punto che deve essere chiarito, perché parlare di infezione ospedaliera non significa affermare che ogni infezione contratta durante una degenza comporti automaticamente responsabilità della struttura. La Cassazione lo aveva già precisato con la sentenza n. 6386 del 2023: la responsabilità per infezioni nosocomiali non ha natura oggettiva. Il paziente deve dimostrare, anche attraverso presunzioni e valutazioni medico-legali, il collegamento tra l’infezione e l’ambiente o il trattamento sanitario. A tal fine possono assumere rilievo il momento di insorgenza dell’infezione, la sua sede, il tipo di microrganismo e gli altri elementi clinici che consentano di stabilire se sia ragionevole attribuirne l’origine alla degenza.

Una volta raggiunta questa prova, però, il problema si sposta sulla struttura sanitaria. È a quest’ultima che compete dimostrare di avere adottato tutte le cautele prescritte e di avere concretamente applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico. Non è quindi sufficiente affermare genericamente che l’ospedale dispone di procedure interne o che viene normalmente effettuata la sanificazione.

Che cosa deve dimostrare concretamente la struttura sanitaria?

La Cassazione ha già indicato in modo molto dettagliato quali elementi possono essere rilevanti nella prova liberatoria della struttura. Non basta produrre un protocollo astratto: devono emergere le modalità di disinfezione e sterilizzazione degli ambienti e dei materiali, la gestione della biancheria e dei rifiuti, la preparazione e l’impiego dei disinfettanti, il controllo della qualità dell’aria, i sistemi di sorveglianza microbiologica, le procedure relative al personale e, soprattutto, la concreta esecuzione delle attività di prevenzione nel periodo interessato.

La differenza è importante. Un ospedale può avere protocolli perfettamente redatti e, tuttavia, non averli applicati correttamente nel singolo reparto o nei giorni della degenza del paziente. È quindi necessario distinguere l’esistenza teorica delle procedure dalla prova della loro effettiva attuazione. Proprio questo è uno dei punti sui quali la Cassazione n. 24916/2026 censura la decisione della Corte d’appello: il richiamo a un certificato di pulizia del posto letto non poteva, da solo, esaurire l’onere probatorio gravante sull’azienda sanitaria.

Se il paziente era già gravemente malato cambia qualcosa?

L’ordinanza contiene un altro principio particolarmente importante. Nel caso esaminato, il paziente presentava già una situazione clinica grave e la struttura aveva sostenuto, in sostanza, che il decesso sarebbe comunque intervenuto a causa delle patologie preesistenti. La Cassazione respinge una lettura troppo semplicistica di questo argomento.

Il fatto che una persona abbia una prognosi infausta non significa che sia giuridicamente irrilevante un comportamento sanitario che ne abbia anticipato la morte. La Corte afferma che il tempo rappresenta una componente essenziale del bene vita: se una condotta imputabile alla struttura incide su una patologia già esistente e anticipa il decesso, può assumere comunque rilevanza causale.

In altri termini, non è sufficiente dire che “il paziente sarebbe comunque morto”. Bisogna stabilire se l’evento imputabile alla struttura abbia abbreviato la durata della vita e, se sì, in quale misura tale anticipazione sia causalmente collegata alla condotta contestata. È una questione che richiede normalmente un’attenta valutazione medico-legale.

E se l’infezione compare dopo le dimissioni?

Il fatto che i sintomi diventino evidenti dopo l’uscita dall’ospedale non esclude automaticamente l’origine nosocomiale. Alcune infezioni possono manifestarsi clinicamente soltanto dopo un determinato periodo di incubazione. La Cassazione ha da tempo indicato, tra gli elementi da valutare, proprio il criterio temporale, insieme a quello topografico e clinico. Occorre quindi ricostruire quando siano comparsi i primi segni dell’infezione, quale microrganismo sia stato individuato, quali procedure siano state eseguite durante il ricovero e se il quadro complessivo sia compatibile con una contaminazione avvenuta in ambiente sanitario.

Non esiste dunque una regola secondo cui “fuori dall’ospedale l’infezione non è più responsabilità dell’ospedale”. Allo stesso modo, però, il semplice fatto che l’infezione compaia pochi giorni dopo una dimissione non basta da solo a dimostrarne l’origine: serve una valutazione causale fondata su elementi concreti.

Il ruolo della consulenza tecnica

Nelle controversie di questo tipo la consulenza tecnica medico-legale assume inevitabilmente un ruolo centrale. Non deve però trasformarsi in un mezzo per sostituire totalmente l’onere probatorio delle parti. Il consulente deve esaminare la documentazione clinica, il momento di insorgenza dell’infezione, le caratteristiche del microrganismo, i trattamenti praticati e la documentazione relativa alle misure di prevenzione adottate dalla struttura.

La Cassazione aveva già chiarito nel 2023 che, in materia di infezioni nosocomiali, al CTU può essere richiesto di verificare anche l’esistenza e l’adeguatezza delle direttive generali di prevenzione e il loro effettivo rispetto. La nuova ordinanza conferma quanto sia importante che il giudice confronti seriamente le conclusioni tecniche con la documentazione prodotta dalla struttura, senza accontentarsi di affermazioni generiche.

La responsabilità della struttura è diversa da quella del singolo medico?

Sì. La legge n. 24/2017 distingue la responsabilità della struttura da quella del singolo esercente la professione sanitaria. L’art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte degli esercenti di cui si avvale nell’adempimento della propria obbligazione.

Nel caso delle infezioni correlate all’assistenza, la responsabilità può inoltre riguardare aspetti organizzativi che vanno ben oltre il comportamento di un singolo medico: sanificazione degli ambienti, organizzazione dei reparti, sorveglianza microbiologica, gestione dei dispositivi, protocolli di sterilizzazione e controllo del rischio infettivo. La legge stessa considera la sicurezza delle cure parte costitutiva del diritto alla salute e collega tale sicurezza alle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario.

Un esempio pratico

Un paziente entra in ospedale senza segni di infezione, viene operato e alcuni giorni dopo sviluppa un’infezione da un microrganismo tipicamente associato all’ambiente sanitario. La consulenza medico-legale ritiene, sulla base del momento di insorgenza e delle caratteristiche cliniche, altamente probabile che il contagio sia avvenuto durante la degenza.

A questo punto non basta alla struttura produrre un manuale interno nel quale è scritto che le stanze devono essere sanificate e gli strumenti sterilizzati. Dovrà dimostrare che quelle procedure erano effettivamente attive e che, nel periodo e nel reparto interessati, erano state concretamente rispettate. Se tale prova manca, la struttura può rispondere dei danni derivanti dall’infezione.

Diverso sarebbe il caso in cui l’ospedale dimostrasse in modo puntuale l’adozione e l’applicazione delle misure di prevenzione e dagli accertamenti emergesse un’origine dell’infezione non riconducibile alla degenza. È proprio per questo che la Cassazione esclude una responsabilità automatica.

Cosa dovrebbe fare chi sospetta un’infezione ospedaliera?

La prima cosa da fare è acquisire la documentazione sanitaria completa, non soltanto la lettera di dimissione. Cartelle cliniche, esami microbiologici, referti, terapie, tempi di comparsa dei sintomi e documentazione dei successivi ricoveri possono essere essenziali per ricostruire l’origine dell’infezione. È poi normalmente necessaria una valutazione medico-legale preliminare, perché senza un fondamento tecnico sul nesso causale una richiesta risarcitoria rischia di essere costruita male fin dall’inizio.

Dal lato della struttura sanitaria, invece, la nuova decisione conferma l’importanza di conservare e produrre documentazione specifica sulle misure effettivamente adottate. Protocolli generali e formule standard non sono necessariamente sufficienti se non consentono di verificare ciò che è stato concretamente fatto.

In conclusione

Con l’ordinanza n. 24916 del 1° settembre 2026 la Cassazione ribadisce un equilibrio preciso: l’infezione contratta in ospedale non determina automaticamente la responsabilità della struttura, ma l’ospedale non può liberarsi limitandosi a richiamare genericamente l’esistenza di protocolli di prevenzione. Il paziente deve dimostrare il nesso causale tra l’infezione e la degenza o il trattamento sanitario; una volta raggiunta tale prova, spetta alla struttura dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e di avere concretamente applicato i protocolli nel caso specifico.

La decisione contiene inoltre un principio di grande rilievo umano oltre che giuridico: anche quando un paziente presenti già una prognosi molto grave, l’eventuale anticipazione della morte provocata da una condotta imputabile alla struttura non è irrilevante. Il tempo di vita conserva un valore autonomo e la sua abbreviazione può assumere rilevanza causale e risarcitoria.

Il vero problema, quindi, non è stabilire astrattamente se un’infezione “sia colpa dell’ospedale”. Bisogna ricostruire con precisione quando sia insorta, quale origine sia più probabile, quali misure di prevenzione fossero necessarie e quali siano state effettivamente adottate. È su questa prova concreta che si gioca la responsabilità.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ho scoperto per caso un accertamento mai notificato: ho comunque 60 giorni per impugnarlo?

Cassazione n. 24973/2026: la conoscenza piena ed effettiva dell’atto può far partire il termine per il ricorso anche se la notificazione è invalida

Un contribuente scopre casualmente che l’Agenzia delle Entrate ha emesso anni prima un avviso di accertamento nei suoi confronti. Sostiene di non averlo mai ricevuto, chiede l’accesso agli atti e ottiene finalmente una copia del provvedimento. A questo punto può aspettare, confidando nel fatto che la notifica originaria fosse nulla, oppure deve impugnare immediatamente? La risposta fornita dalla Corte di cassazione con l’ordinanza della Sezione tributaria n. 24973, depositata il 3 settembre 2026, è particolarmente importante: quando il contribuente acquisisce una conoscenza piena ed effettiva dell’atto impositivo, da quel momento può decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso, anche se la precedente notificazione era nulla o addirittura inesistente.

La decisione contiene però una distinzione fondamentale. La conoscenza tardiva dell’accertamento non sana automaticamente l’eventuale decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. Ma il contribuente che vuole far valere proprio quella decadenza non può restare inattivo: deve comunque impugnare tempestivamente l’atto una volta che ne abbia avuto piena conoscenza e formulare nel ricorso la relativa eccezione. È il punto sul quale la vicenda decisa dalla Cassazione diventa particolarmente istruttiva.

Il caso: l’accertamento viene scoperto anni dopo

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011. Il contribuente sosteneva che l’atto non gli fosse stato validamente notificato. Nel 2019, venuto a conoscenza della sua esistenza, presentò un’istanza di accesso agli atti e il 12 giugno ottenne copia dell’accertamento. Il ricorso contro il provvedimento venne però proposto soltanto il 13 novembre dello stesso anno. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarò l’impugnazione tardiva, perché il contribuente aveva espressamente riconosciuto di avere avuto piena conoscenza dell’atto già il 12 giugno. La Cassazione ha confermato questa conclusione.

Il contribuente aveva tuttavia sollevato un problema tutt’altro che infondato: nel momento in cui aveva finalmente acquisito copia dell’accertamento, il termine entro il quale l’Amministrazione poteva esercitare il proprio potere impositivo era già scaduto. A suo giudizio, dunque, quella conoscenza tardiva non poteva sanare una notificazione invalida effettuata quando ormai l’Ufficio non avrebbe più potuto validamente esercitare il proprio potere. Su questo specifico punto la Cassazione distingue nettamente due questioni: una cosa è l’efficacia sostanziale dell’accertamento e l’eventuale decadenza dell’Amministrazione; altra cosa è il termine processuale entro il quale il contribuente deve reagire dopo avere acquisito piena conoscenza dell’atto.

Ma la legge non dice che i 60 giorni decorrono dalla notificazione?

Sì. L’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ancora applicabile nel 2026, stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La Cassazione ritiene però che non si possa attribuire alla notificazione un valore puramente formalistico. La sua funzione è portare l’atto a conoscenza del destinatario e consentirgli di esercitare il diritto di difesa. Se è provato che il contribuente abbia comunque acquisito una conoscenza piena ed effettiva del provvedimento, secondo l’ordinanza n. 24973/2026 quella conoscenza può assumere valore equipollente alla notificazione ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

La Corte muove dalla considerazione che la notificazione non costituisce un requisito di esistenza dell’atto impositivo, ma una condizione della sua efficacia nei confronti del destinatario. Da ciò deriva, secondo il nuovo arresto, che l’invalidità o anche l’inesistenza della notifica non impediscono necessariamente al termine di impugnazione di iniziare a decorrere quando sia provata in altro modo la conoscenza piena dell’atto. La pronuncia prende posizione anche rispetto ad alcuni precedenti di segno diverso, ritenuti dalla stessa Cassazione non espressivi dell’orientamento prevalente.

Cosa significa “piena ed effettiva conoscenza”?

Non basta necessariamente sapere genericamente che “esiste un debito con il Fisco”. Ciò che assume rilievo è la conoscenza dell’atto in misura tale da consentire al contribuente di comprenderne contenuto e pretesa e di esercitare consapevolmente il diritto di difesa. Nel caso deciso dalla Cassazione non vi erano particolari dubbi: attraverso l’accesso documentale il contribuente aveva ottenuto materialmente copia dell’avviso di accertamento e aveva ammesso di averlo ricevuto in quella data.

È bene quindi non generalizzare la decisione fino a sostenere che qualsiasi informazione indiretta faccia automaticamente decorrere i sessanta giorni. La conoscenza deve essere piena, effettiva e provata. Diverso, per esempio, può essere il problema della semplice consultazione di dati riepilogativi o della scoperta dell’esistenza di un carico senza disponibilità dell’atto che ne costituisce il presupposto. La stessa giurisprudenza tributaria ha affrontato in passato in modo specifico il problema dell’estratto di ruolo, che non può essere automaticamente equiparato alla piena conoscenza dell’atto impositivo sottostante.

Se la notifica era nulla, allora il vizio scompare?

Non necessariamente. È proprio qui che occorre evitare l’equivoco più importante. Una cosa è stabilire da quando debba essere impugnato l’accertamento; un’altra è decidere se l’Amministrazione abbia esercitato tempestivamente il proprio potere e se l’atto sia efficace.

La Cassazione chiarisce che la conoscenza dell’atto acquisita quando il termine di decadenza dell’Amministrazione è già scaduto non può retroattivamente rendere tempestivo l’esercizio del potere impositivo. Se l’Ufficio doveva notificare validamente l’accertamento entro una determinata data e ciò non è avvenuto, la conoscenza acquisita dal contribuente anni dopo non fa tornare indietro l’orologio.

Ma questo non autorizza il contribuente ad aspettare indefinitamente. Una volta conosciuto l’atto, deve impugnarlo entro il termine processuale e far valere nel ricorso anche l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione.

Perché la decadenza del Fisco non viene rilevata automaticamente dal giudice?

Perché, secondo la Cassazione, la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo costituisce un’eccezione in senso stretto. Deve quindi essere fatta valere dal contribuente e non può essere rilevata autonomamente dal giudice in sua sostituzione.

È qui che emerge l’aspetto apparentemente paradossale della vicenda. Il contribuente può avere ragione nel sostenere che l’accertamento sia stato portato a sua conoscenza quando il Fisco era ormai decaduto, ma può perdere comunque la possibilità di ottenere l’annullamento se aspetta troppo a proporre il ricorso. Per far valere la decadenza occorre infatti instaurare tempestivamente il processo e dedurla.

La regola pratica diventa quindi molto semplice: scoprire oggi un vecchio accertamento potenzialmente illegittimo non significa avere tempo illimitato per contestarlo.

E la tardività del ricorso?

Su questo versante la disciplina è ancora più severa. Il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso tributario è perentorio e la sua inosservanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La Cassazione, nell’ordinanza n. 24973/2026, precisa inoltre che la tardività del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione si sia formato un giudicato interno esplicito.

Questo significa che la tardività può diventare decisiva anche se la controparte non ha inizialmente impostato tutta la propria difesa su tale questione. Nel caso esaminato dalla Corte, il fatto che il giudice di primo grado avesse esaminato la validità della notificazione non aveva determinato un giudicato implicito sulla tempestività del ricorso. La questione processuale poteva quindi ancora essere rilevata.

Un esempio pratico

Immaginiamo che nel settembre 2026 un contribuente scopra che esiste un avviso di accertamento del quale sostiene di non avere mai ricevuto regolare notificazione. Chiede immediatamente accesso agli atti e il 15 settembre riceve dall’Agenzia delle Entrate copia completa dell’accertamento. Dopo averlo esaminato si accorge che, a suo giudizio, l’Amministrazione avrebbe anche esercitato il potere impositivo oltre il termine previsto dalla legge.

La scelta più rischiosa sarebbe pensare: “La notifica era nulla e il Fisco era decaduto, quindi posso contestare l’accertamento quando voglio”. Dopo l’ordinanza n. 24973/2026 questa impostazione può condurre all’inammissibilità del ricorso. Una volta acquisita la piena conoscenza dell’atto, è prudente considerare immediatamente il termine per l’impugnazione e formulare all’interno del ricorso tutte le eccezioni disponibili, compresa quella relativa alla decadenza dell’Amministrazione.

E se scopro la cartella invece dell’accertamento?

La questione può diventare più complessa perché bisogna distinguere l’atto della riscossione dagli atti impositivi che lo precedono e verificare quali di essi siano stati validamente notificati. Non è quindi corretto trasferire automaticamente a qualsiasi estratto di ruolo, cartella o intimazione la conclusione raggiunta nel caso dell’avviso di accertamento conosciuto attraverso accesso agli atti.

Occorre ricostruire la sequenza completa: quale atto è stato emesso, quando avrebbe dovuto essere notificato, quali notificazioni risultano dagli archivi, quando il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza e quale sia l’atto concretamente impugnabile. Proprio per questo, davanti a una vecchia pretesa fiscale, la verifica delle notifiche rimane essenziale anche dopo la nuova pronuncia.

Se chiedo accesso agli atti devo quindi stare attento?

Sì, ma questo non significa che sia sbagliato chiederlo. Al contrario, l’accesso agli atti è spesso indispensabile proprio per capire se una pretesa sia legittima e come siano avvenute le notificazioni. Ciò che cambia è la consapevolezza delle conseguenze.

Se attraverso l’accesso il contribuente riceve copia completa di un atto mai conosciuto prima, quella data potrebbe essere considerata il momento della piena conoscenza e quindi assumere rilievo per la decorrenza del termine di impugnazione. Nel caso deciso dalla Cassazione è accaduto precisamente questo.

Non bisogna quindi richiedere i documenti e poi lasciarli per mesi in un cassetto. Una volta ottenuti, occorre esaminarli immediatamente e verificare se sia necessario proporre ricorso.

La conoscenza successiva sana sempre la decadenza dell’Amministrazione?

No. È probabilmente il punto più importante dell’intera decisione. Bisogna tenere separati il piano sostanziale e quello processuale.

Sul piano sostanziale, se la piena conoscenza interviene quando il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il proprio potere è già scaduto, ciò non rende automaticamente tempestivo l’accertamento. Sul piano processuale, però, quella stessa conoscenza può imporre al contribuente di proporre il ricorso entro sessanta giorni per poter far dichiarare dal giudice proprio quella decadenza.

È una distinzione apparentemente tecnica, ma dalle conseguenze estremamente concrete: un atto può essere contestabile perché tardivo e, contemporaneamente, diventare definitivo perché il contribuente ha contestato troppo tardi la sua tardività.

Cosa conviene fare quando si scopre un vecchio debito fiscale?

Il primo passo è ottenere la documentazione completa e non limitarsi alla descrizione sommaria della posizione. Bisogna ricostruire la sequenza degli atti, le modalità e le date delle notificazioni e l’eventuale momento nel quale il contribuente ne abbia già avuto conoscenza per altra via. Una volta ricevuta copia dell’atto, occorre calcolare immediatamente il termine per un eventuale ricorso, tenendo conto delle sospensioni eventualmente applicabili.

Il secondo passaggio è verificare separatamente i vizi della notificazione e la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. Sono questioni collegate, ma non coincidono. Il terzo è evitare qualsiasi comportamento che presupponga erroneamente l’esistenza di un tempo indefinito per agire soltanto perché la notificazione originaria appare irregolare.

Gli errori da evitare

Il primo è pensare che una notifica nulla significhi automaticamente che il termine per il ricorso non potrà mai cominciare a decorrere. La Cassazione n. 24973/2026 afferma il contrario quando sia provata una successiva conoscenza piena ed effettiva dell’atto.

Il secondo è confondere la sanatoria della notificazione con la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento. La piena conoscenza successiva non può necessariamente sanare una decadenza già maturata, ma quest’ultima deve essere tempestivamente fatta valere dal contribuente. Il terzo è aspettare mesi dopo aver ricevuto, tramite accesso agli atti, copia completa dell’accertamento. Il quarto è presumere che una semplice informazione sommaria o un estratto equivalgano sempre alla piena conoscenza richiesta dalla Cassazione: la situazione concreta deve essere valutata con attenzione.

In conclusione

L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 24973 del 3 settembre 2026 contiene un avvertimento molto concreto: anche un accertamento mai validamente notificato può dover essere impugnato entro sessanta giorni dal momento in cui il contribuente ne acquisisce comunque una conoscenza piena ed effettiva. La notificazione formale non è, secondo la Corte, l’unico evento capace di far sorgere l’onere di reagire quando sia dimostrato che il destinatario ha realmente conosciuto il provvedimento.

Questo non significa che ogni vizio precedente venga cancellato. Se l’Amministrazione era già decaduta dal potere impositivo, il contribuente può far valere tale circostanza; ma deve farlo attraverso un ricorso tempestivo, perché la decadenza del Fisco costituisce un’eccezione che non viene automaticamente rilevata dal giudice. La tardività del ricorso, al contrario, può essere rilevata d’ufficio.

La conseguenza pratica è forse ancora più importante del principio giuridico: quando si scopre l’esistenza di un vecchio accertamento, di una cartella o di un’altra pretesa fiscale che si riteneva sconosciuta, non bisogna limitarsi a chiedersi se la notifica fosse valida. Occorre anche stabilire immediatamente quando sia stata acquisita la piena conoscenza dell’atto e da quale giorno possa iniziare a decorrere il termine per difendersi.

Nel contenzioso tributario, infatti, avere ragione sul merito può non bastare se il ricorso viene presentato troppo tardi.

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Mi separo e gli utili restano nella società: possono contare per l’assegno di mantenimento?

Cassazione n. 24776/2026: gli utili societari non distribuiti non diventano automaticamente reddito personale del socio, ma possono concorrere a descriverne la reale capacità economica

Un coniuge è socio di una società che produce utili rilevanti, ma quegli utili non vengono distribuiti e restano quindi nel patrimonio sociale. Nel frattempo è in corso una separazione e bisogna stabilire l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e il contributo per i figli. Quegli utili devono essere ignorati perché non sono stati materialmente incassati dal socio? La Corte di cassazione è tornata sulla questione con l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 24776 del 26 agosto 2026. La risposta deve essere formulata con attenzione: gli utili non distribuiti non possono essere automaticamente trasformati nel reddito personale del socio, ma possono rientrare tra gli elementi che il giudice considera per ricostruire la sua complessiva capacità economica. (osservatoriofamiglia.it)

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce da una causa di separazione nella quale la Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Treviso, aveva posto a carico del marito un assegno di mantenimento di 1.500 euro mensili in favore della moglie e un ulteriore contributo di 1.500 euro per la figlia minore, oltre all’80% delle spese straordinarie. La Corte territoriale aveva riscontrato una rilevante disparità economica tra i coniugi: la moglie percepiva uno stipendio nell’ordine di 1.300-1.400 euro mensili ed era gravata dal mutuo dell’abitazione; il marito disponeva invece di una situazione reddituale e patrimoniale notevolmente più consistente. Tra gli elementi valutati vi erano anche gli utili non distribuiti di una società nella quale il marito deteneva una partecipazione dell’80%, insieme agli altri redditi, alle disponibilità patrimoniali e alla capacità di spesa concretamente manifestata. (osservatoriofamiglia.it)

Il marito ha contestato anche questo passaggio davanti alla Cassazione, ma il ricorso è stato rigettato. Il punto, però, non è che gli utili della società siano stati automaticamente attribuiti al socio: la decisione valorizza il dato societario come parte di una valutazione economica più ampia.

Gli utili della società appartengono al socio?

Non fino a quando non ne venga deliberata la distribuzione. La società e il socio restano soggetti distinti e il patrimonio sociale non si confonde con quello personale del partecipante. L’utile risultante dal bilancio non diventa, per il solo fatto di essere stato prodotto, una somma immediatamente disponibile nel patrimonio individuale del socio. È quindi scorretto leggere l’ordinanza come se la Cassazione avesse stabilito: “la società guadagna 100.000 euro, il socio possiede l’80%, quindi per il mantenimento ha guadagnato personalmente 80.000 euro”.

La decisione afferma invece che gli utili non distribuiti possono concorrere a rappresentare la complessiva capacità economica del coniuge, nell’ambito di una valutazione più ampia delle sue condizioni patrimoniali e reddituali. (osservatoriofamiglia.it)

Perché il giudice può considerarli se il socio non li ha incassati?

Perché, nella separazione, la valutazione economica non può necessariamente arrestarsi al solo reddito formalmente dichiarato o alle somme materialmente accreditate sul conto corrente. Il giudice deve comparare le reali condizioni economico-patrimoniali delle parti. Una partecipazione societaria può avere un valore rilevante anche quando gli utili non vengano immediatamente distribuiti e il risultato positivo della società può costituire, insieme ad altri elementi, un indice della solidità patrimoniale e della posizione economica del socio.

Nel caso deciso dalla Cassazione, proprio questo era accaduto: gli utili non distribuiti non erano stati considerati isolatamente, ma all’interno di una valutazione complessiva della situazione economica del marito. La pronuncia deve essere letta in questo senso, senza trasformarla in un criterio contabile automatico. (valeriamazzotta.it)

Conta molto anche la percentuale della partecipazione?

Può certamente rilevare nella valutazione concreta. Nel caso esaminato il marito deteneva l’80% della società. È evidente che una partecipazione di questa entità descrive una posizione societaria molto diversa da quella di un socio che possieda una quota minima e non abbia alcuna concreta capacità di incidere sulle decisioni relative agli utili.

Questo non significa che la percentuale societaria produca da sola un determinato risultato sull’assegno. Significa invece che il giudice può valutare, insieme agli altri elementi, la consistenza della partecipazione, la situazione economica della società e il peso che quella partecipazione assume nella complessiva situazione patrimoniale del coniuge. Proprio per questo la decisione non può essere generalizzata indiscriminatamente a qualsiasi socio di qualsiasi società.

Se gli utili servono per investimenti aziendali?

È un aspetto che può assumere grande importanza. Una società può decidere legittimamente di non distribuire gli utili perché deve effettuare investimenti, finanziare l’attività, ridurre l’indebitamento, accantonare riserve o affrontare esigenze finanziarie future. Il fatto che gli utili rimangano nella società non dimostra quindi automaticamente che il socio stia cercando di sottrarre risorse alla determinazione dell’assegno.

Ma non vale neppure la conclusione opposta: la decisione di non distribuire gli utili non impedisce in assoluto al giudice di considerarli come uno degli indicatori della complessiva situazione economica. Potrà essere molto diverso il caso di una società che necessita realmente di capitalizzare gli utili per continuare l’attività rispetto a quello di una società particolarmente redditizia, controllata quasi interamente dal coniuge, nella quale gli utili vengano sistematicamente trattenuti mentre il socio mantiene personalmente una capacità di spesa molto elevata.

Non basta quindi la dichiarazione dei redditi?

La dichiarazione dei redditi è certamente un documento essenziale, ma non costituisce necessariamente l’unico parametro utilizzabile dal giudice. Nelle controversie familiari può essere necessario prendere in considerazione anche patrimoni immobiliari, partecipazioni societarie, investimenti finanziari, redditi da locazione, disponibilità economiche e altri elementi capaci di descrivere in maniera più completa la situazione delle parti. Anche il tenore di vita concretamente sostenuto può fornire indicazioni.

Se, per esempio, un coniuge dichiara un reddito relativamente contenuto ma possiede un rilevante patrimonio, partecipa a società redditizie e sostiene spese personali di importo difficilmente compatibile con quanto formalmente dichiarato, il giudice può valutare l’intero quadro economico. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 24776/2026, la capacità economica del marito è stata ricostruita proprio attraverso una pluralità di elementi e non attraverso la semplice attribuzione degli utili della società al suo reddito personale. (valeriamazzotta.it)

Nella separazione conta ancora il tenore di vita matrimoniale?

Sì, ma occorre evitare di confondere separazione e divorzio. Nel giudizio di separazione, il matrimonio non è ancora sciolto e, ai fini dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c., la giurisprudenza continua a considerare la situazione economica comparativa dei coniugi anche in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Nella decisione del 2026 la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d’appello che aveva considerato, tra gli altri elementi, la disparità economica tra i coniugi e il tenore di vita mantenuto dalla famiglia durante il matrimonio. (osservatoriofamiglia.it)

Questo criterio non va automaticamente trasferito all’assegno divorzile, che risponde a una disciplina e a una funzione differenti. Quando si parla genericamente di “mantenimento dell’ex coniuge” si rischia quindi di sovrapporre istituti diversi.

E per il mantenimento dei figli?

Anche in questo caso la reale capacità economica dei genitori è decisiva. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che, nella determinazione del contributo, devono essere considerate le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi trascorsi presso ciascuno di essi, le loro risorse economiche e il valore economico dei compiti domestici e di cura.

Non esiste quindi una regola secondo cui le spese debbano necessariamente essere sostenute al 50%. Nel caso esaminato dalla Cassazione la figlia minore era prevalentemente collocata presso la madre e la Corte d’appello aveva posto a carico del padre, oltre al contributo mensile, l’80% delle spese straordinarie, sulla base della significativa differenza economica tra i genitori. Anche questa parte della decisione è stata confermata. (osservatoriofamiglia.it)

Un socio di minoranza si trova nella stessa situazione?

Non necessariamente. Supponiamo che un coniuge possieda il 5% di una società della quale non è amministratore e nella quale non ha alcun potere concreto sulla distribuzione degli utili. È una situazione molto diversa da quella di chi possieda l’80% o il 100% di una società e abbia un ruolo determinante nella sua gestione.

La decisione della Cassazione non introduce una regola automatica valida per qualsiasi partecipazione. Il principio è piuttosto che, nella valutazione complessiva della capacità economica, il giudice può tenere conto anche degli utili non distribuiti di una società partecipata, attribuendo loro il peso che concretamente meritano in relazione alla situazione del singolo socio. Il problema non è quindi sapere semplicemente se esista un utile societario, ma comprendere quale significato economico abbia quella partecipazione nella situazione concreta del coniuge. (osservatoriofamiglia.it)

Una società può essere usata per “nascondere” il reddito?

La semplice mancata distribuzione degli utili non prova alcuna condotta elusiva. Una società è libera di destinare legittimamente gli utili a riserva o agli altri impieghi consentiti dalla legge e non si può quindi presumere automaticamente che ogni decisione di non distribuirli abbia lo scopo di ridurre artificialmente un assegno di mantenimento.

Ma la struttura societaria non può neppure diventare, in astratto, una barriera che impedisca al giudice di comprendere la reale forza economica della persona. Se dal complesso degli elementi emerge una situazione patrimoniale e una capacità di spesa sensibilmente maggiori rispetto a quelle risultanti dal solo reddito formalmente percepito, il giudice può tenerne conto. È esattamente questo il punto di equilibrio che emerge dalla decisione.

La pronuncia contiene anche un secondo principio importante

L’ordinanza n. 24776/2026 non riguarda soltanto gli utili societari. La Cassazione affronta anche la questione della decorrenza dell’aumento dell’assegno. In linea generale, l’assegno di mantenimento del coniuge e il contributo per il mantenimento dei figli decorrono dalla domanda giudiziale. La regola può operare anche quando, nel corso del processo o in grado d’appello, l’importo precedentemente fissato venga aumentato.

La Cassazione precisa che l’aumento può decorrere dalla domanda quando non dipenda da un successivo peggioramento o miglioramento delle condizioni economiche, ma da una diversa e più completa valutazione di fatti che esistevano già fin dall’inizio del giudizio. È una distinzione di grande rilievo pratico. (osservatoriofamiglia.it)

Un esempio sulla decorrenza

All’inizio della separazione viene stabilito provvisoriamente un assegno di 800 euro al mese. Due anni dopo, esaminando più approfonditamente la documentazione economica, la Corte d’appello conclude che, sulla base delle condizioni patrimoniali che esistevano già al momento della domanda, il contributo corretto avrebbe dovuto essere di 1.300 euro.

In questa situazione l’aumento può produrre effetti anche per il periodo precedente, perché non dipende da una ricchezza acquisita successivamente, ma da una diversa valutazione della situazione originaria. Diversa sarebbe l’ipotesi in cui il maggiore assegno derivasse, per esempio, da un rilevante incremento reddituale verificatosi soltanto due anni dopo l’inizio della causa. La distinzione può tradursi in arretrati molto consistenti. (osservatoriofamiglia.it)

Perché questa parte della decisione è importante?

Perché i giudizi di separazione possono durare a lungo e durante il processo vengono spesso adottati provvedimenti economici provvisori. Il fatto che un assegno sia stato inizialmente stabilito in una certa misura non significa necessariamente che quell’importo rappresenti definitivamente ciò che era dovuto fin dall’inizio.

Se la successiva decisione accerta che la situazione economica originaria era diversa da quella inizialmente ricostruita, l’aumento può essere retrodatato alla domanda. Per entrambe le parti diventa quindi essenziale fornire fin dall’inizio un quadro patrimoniale completo e corretto.

Cosa dovrebbe documentare il socio di una società?

Se gli utili non distribuiti assumono rilievo nella controversia, non basta limitarsi a dire: “Non li ho incassati”. Occorre spiegare la reale situazione societaria. Possono essere importanti, a seconda del caso, i bilanci, la quota di partecipazione, il ruolo del socio, la situazione finanziaria dell’impresa e le ragioni economiche per le quali gli utili siano stati destinati a riserva anziché distribuiti.

Se gli utili sono necessari per sostenere investimenti o per garantire l’equilibrio finanziario della società, è opportuno che questo emerga chiaramente dalla documentazione. Allo stesso modo, chi sostiene che l’altro coniuge disponga di risorse economiche molto maggiori di quelle formalmente dichiarate dovrebbe evitare affermazioni generiche e indicare elementi concreti dai quali desumere quella maggiore capacità economica.

Gli errori da evitare

Il primo è dire che “gli utili non distribuiti sono reddito del socio”: non è ciò che afferma la Cassazione. Il secondo è sostenere l’opposto, cioè che gli utili non distribuiti siano sempre irrilevanti perché formalmente appartengono alla società. Il terzo è estrapolare il dato societario dal resto della situazione economica: la decisione riguarda una valutazione complessiva nella quale assumevano rilievo la partecipazione dell’80%, gli altri redditi, il patrimonio e il tenore di vita. Il quarto è applicare automaticamente il caso di un socio di controllo a un piccolo socio di minoranza. Il quinto è dimenticare che la pronuncia riguarda una separazione e non consente di trasferire automaticamente gli stessi criteri all’assegno divorzile.

Un caso pratico

Un marito percepisce formalmente 3.000 euro mensili ma possiede l’80% di una società che negli ultimi esercizi ha prodotto utili rilevanti, regolarmente accantonati. La moglie, dalla quale si sta separando, percepisce 1.400 euro mensili. Il marito non può essere considerato automaticamente percettore dell’80% degli utili societari: fino alla distribuzione quelle somme appartengono alla società. Ma non può neppure pretendere che il giudice ignori completamente l’esistenza e i risultati economici di una partecipazione societaria così rilevante.

Il giudice potrà inserirli nella valutazione complessiva insieme allo stipendio, agli altri redditi, al patrimonio, alla capacità di spesa e alle ulteriori circostanze del caso. Se invece il coniuge possedesse soltanto una piccola partecipazione e non avesse alcuna influenza sulla gestione societaria, il peso concreto di quegli utili potrebbe essere molto diverso. È proprio per questo che non esiste una formula matematica valida per tutte le separazioni.

In conclusione

L’ordinanza della Cassazione, Prima Sezione civile, n. 24776 del 26 agosto 2026 non stabilisce che gli utili non distribuiti di una società debbano essere automaticamente imputati al reddito personale del coniuge socio. Stabilisce qualcosa di più prudente e, allo stesso tempo, molto importante: nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, gli utili non distribuiti possono concorrere a rappresentare la complessiva capacità economica del socio, insieme agli altri elementi reddituali e patrimoniali. (osservatoriofamiglia.it)

Società e socio rimangono distinti, ma questa distinzione non impedisce al giudice di valutare la partecipazione societaria e i risultati dell’impresa per comprendere quale sia la reale situazione economica del coniuge. La stessa ordinanza ribadisce inoltre che, quando un assegno viene successivamente aumentato sulla base di una migliore valutazione di condizioni già esistenti al momento della domanda, la maggiore misura può decorrere dalla domanda stessa e non soltanto dalla decisione che la riconosce. (osservatoriofamiglia.it)

La regola pratica può quindi essere riassunta così: né la dichiarazione dei redditi né il bilancio della società devono essere letti isolatamente. In una separazione conta la situazione economica effettiva nel suo complesso. E proprio perché gli effetti possono essere molto rilevanti, soprattutto quando vi sono imprese, partecipazioni societarie o patrimoni importanti, la ricostruzione deve essere fatta con documenti e dati concreti, evitando sia automatismi sia semplificazioni.

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Ho garantito il debito di una società: posso contestare le clausole della fideiussione bancaria?

Le Sezioni Unite tornano sulle fideiussioni ABI: cosa cambia per le garanzie specifiche, per quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e per la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Un socio garantisce personalmente il finanziamento ottenuto dalla propria società. Un amministratore firma una fideiussione richiesta dalla banca per concedere un’apertura di credito. Un familiare presta garanzia per un mutuo o per un’altra operazione bancaria. Quando il debitore principale smette di pagare, la banca può rivolgersi direttamente al fideiussore e chiedergli somme anche molto elevate. A quel punto capita di scoprire che il contratto contiene clausole identiche o molto simili a quelle dello schema ABI esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005.

Da anni queste clausole sono al centro di un vastissimo contenzioso. La domanda, però, non può essere ridotta alla formula “clausole ABI uguale fideiussione nulla”. La questione è molto più articolata e le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno appena fornito nuovi e importanti chiarimenti. La pronuncia riguarda, in particolare, le fideiussioni specifiche, quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” sulla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Da dove nasce il problema delle cosiddette clausole ABI?

Nel 2005 la Banca d’Italia concluse un’istruttoria relativa allo schema ABI della “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cioè della fideiussione omnibus. Si tratta della garanzia con la quale il fideiussore può obbligarsi, entro un importo massimo, per una pluralità di obbligazioni del debitore verso la banca, comprese quelle che potranno sorgere in futuro.

Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 non dichiarò genericamente illegittimo l’intero schema ABI. La Banca d’Italia accertò invece che tre specifiche disposizioni — gli artt. 2, 6 e 8 — “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme” contenevano previsioni in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 sulla tutela della concorrenza. Le altre disposizioni dello schema non risultarono invece lesive della concorrenza.

Le tre clausole interessate erano quella di reviviscenza, quella di deroga all’art. 1957 c.c. e quella normalmente definita di sopravvivenza.

Cosa prevedeva la clausola di reviviscenza?

L’art. 2 dello schema ABI stabiliva, in sostanza, che il fideiussore fosse tenuto a rimborsare alla banca le somme che questa avesse incassato in pagamento delle obbligazioni garantite e che successivamente fosse stata costretta a restituire in conseguenza dell’annullamento, dell’inefficacia o della revoca di quei pagamenti o per altra ragione.

La garanzia, quindi, poteva “rivivere” rispetto a somme che erano già state pagate dal debitore ma che la banca aveva dovuto successivamente restituire. È da qui che deriva la denominazione di clausola di reviviscenza.

E la clausola di sopravvivenza?

È diversa dalla precedente e la distinzione è importante.

L’art. 8 dello schema ABI prevedeva che, qualora le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, la fideiussione continuasse comunque a garantire l’obbligo del debitore di restituire alla banca le somme ricevute.

La reviviscenza riguarda quindi pagamenti già effettuati che la banca è costretta a restituire; la sopravvivenza opera invece rispetto all’invalidità dell’obbligazione principale e al conseguente obbligo restitutorio del debitore. La stessa Banca d’Italia descrive distintamente le due fattispecie nel provvedimento del 2005.

Perché è importante l’art. 1957 c.c.?

L’art. 1957 c.c. tutela il fideiussore impedendo, in linea generale, che rimanga indefinitamente esposto dopo la scadenza dell’obbligazione principale. La norma prevede che il creditore debba proporre le proprie istanze contro il debitore entro il termine previsto e continuarle con diligenza.

L’art. 6 dello schema ABI derogava a questa disciplina, liberando sostanzialmente la banca dal rispetto dei termini stabiliti dall’art. 1957. Anche questa previsione fu compresa tra quelle censurate dalla Banca d’Italia nel 2005.

L’effetto concreto può essere rilevantissimo: se la clausola derogatoria viene dichiarata nulla, torna ad applicarsi la disciplina codicistica. Ma, come vedremo, la nuova sentenza delle Sezioni Unite chiarisce che ciò non significa necessariamente che la banca debba avere iniziato una causa entro quel termine.

Le Sezioni Unite si erano già occupate delle fideiussioni ABI nel 2021

Il primo punto da tenere fermo è che la sentenza n. 24825/2026 non cancella quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la fondamentale decisione n. 41994 del 2021.

In quella occasione la Cassazione stabilì che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale sono, in linea generale, parzialmente nulli per le sole clausole che riproducono quelle dell’intesa vietata. La regola, quindi, non è la nullità automatica dell’intera fideiussione.

L’intero contratto può essere travolto soltanto quando, applicando l’art. 1419 c.c., risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato la nullità parziale come soluzione ordinaria, in coerenza con il principio di conservazione del contratto; la nullità dell’intero negozio rappresenta invece un esito ulteriore che richiede i presupposti stabiliti dall’art. 1419 c.c.

È quindi sbagliato affermare, senza ulteriori verifiche, che la presenza delle tre clausole determini automaticamente la nullità totale della garanzia.

Cosa aggiunge allora la sentenza n. 24825 del 2026?

La nuova decisione affronta problemi che la sentenza del 2021 aveva lasciato aperti e sui quali, negli anni successivi, si erano formati orientamenti non completamente uniformi.

Il primo riguarda il periodo temporale. Cosa succede se la fideiussione è stata stipulata prima o dopo il periodo 2002-2005 considerato nell’accertamento della Banca d’Italia?

Il secondo riguarda il tipo di fideiussione. Il provvedimento del 2005 aveva esaminato lo schema della fideiussione omnibus: cosa accade invece quando la garanzia è specifica, cioè riferita a una determinata posizione debitoria?

Il terzo riguarda l’art. 1957 c.c.: se è nulla la clausola che esonerava la banca dal rispetto di quella disposizione, una clausola distinta di pagamento “a prima richiesta” consente comunque al creditore di impedire la decadenza con una semplice richiesta stragiudiziale?

Le Sezioni Unite rispondono a tutte e tre le questioni.

Una fideiussione stipulata dopo il 2005 può essere ancora contestata?

Sì, ma non automaticamente.

Le Sezioni Unite stabiliscono che, anche quando la fideiussione sia stata stipulata in un momento anteriore o successivo al periodo 2002-2005, il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.

Il fatto che il contratto sia del 2010, del 2015 o di un altro anno non esclude quindi, da solo, la possibilità di applicare la disciplina antitrust. Ma cambia radicalmente il problema della prova.

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 può essere utilizzato come elemento probatorio, ma le Sezioni Unite precisano espressamente che, quando si esce dal suo ambito temporale, non è sufficiente da solo. Il giudice deve ricostruirne contenuto e portata e valutare gli ulteriori elementi acquisiti al processo.

Quindi basta confrontare la fideiussione con il vecchio modulo ABI?

No. È probabilmente la conseguenza pratica più importante della decisione.

Se una fideiussione stipulata fuori dal periodo preso in considerazione dalla Banca d’Italia contiene parole identiche alle clausole dello schema ABI, questa coincidenza è certamente rilevante, ma non consente da sola di concludere che il contratto derivi da un’intesa anticoncorrenziale operante anche in quel diverso momento storico.

Le Sezioni Unite richiedono un accertamento concreto del giudice sulla riconducibilità del modello utilizzato a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento del 2005 rimane un elemento importante, ma fuori dal proprio ambito temporale deve essere accompagnato da ulteriori elementi probatori.

Questo rende molto meno convincente una contestazione costruita esclusivamente sul confronto grafico tra il contratto firmato e il vecchio modello ABI.

E se la fideiussione garantisce un solo finanziamento?

Anche in questo caso la risposta delle Sezioni Unite è significativa.

Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 aveva direttamente a oggetto lo schema della fideiussione omnibus. La sentenza n. 24825/2026 affronta invece espressamente il caso della fideiussione specifica che riproduca le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.

La Corte esclude che la natura specifica della garanzia sia sufficiente, di per sé, a renderla estranea alla problematica antitrust. Anche in questo caso il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.

Non esiste quindi una regola secondo cui “solo le fideiussioni omnibus possono essere contestate”.

Ma neppure vale la regola opposta: la presenza delle tre clausole in una fideiussione specifica non comporta automaticamente la loro nullità. Il provvedimento Banca d’Italia del 2005, proprio perché riguardava un diverso ambito oggettivo, costituisce anche in questo caso un elemento probatorio che, da solo, non risolve la controversia.

Cosa significa concretamente “elemento di prova da solo non sufficiente”?

Significa che non si può utilizzare il provvedimento del 2005 come una sorta di certificato universale di nullità applicabile a qualsiasi fideiussione bancaria contenente quelle clausole, indipendentemente dalla data e dal tipo di garanzia.

Il giudice deve verificare se, nel diverso ambito temporale o oggettivo della controversia concreta, il contratto possa effettivamente essere ricondotto a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Le Sezioni Unite non forniscono nella massima un elenco chiuso dei documenti o degli elementi che devono necessariamente essere prodotti. Per questo sarebbe improprio trasformare la sentenza in una nuova formula automatica del tipo “bastano tre contratti di altre banche” oppure “serve necessariamente una determinata perizia”.

Il principio è un altro: fuori dall’ambito direttamente accertato dalla Banca d’Italia, occorre una prova ulteriore rispetto al solo provvedimento n. 55/2005.

Se vengono dichiarate nulle le clausole ABI, cade tutta la fideiussione?

Di regola, no.

Qui resta pienamente valido il principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Una volta accertato che determinate clausole del contratto “a valle” riproducono quelle dell’intesa anticoncorrenziale, la conseguenza ordinaria è la nullità parziale di quelle clausole.

Il resto della fideiussione continua a produrre effetti, salvo che venga dimostrato, secondo l’art. 1419 c.c., che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato concluso.

Questo passaggio è fondamentale soprattutto per chi riceve una richiesta di pagamento: ottenere la nullità di una clausola può avere effetti molto importanti, ma non significa necessariamente che l’intero debito del garante scompaia.

Bisogna capire quale conseguenza concreta produca l’eliminazione della singola clausola nel rapporto specifico.

La nullità della deroga all’art. 1957 libera automaticamente il fideiussore?

No. Ed è qui che interviene il terzo importante principio stabilito dalla sentenza n. 24825/2026.

Supponiamo che venga accertata la nullità della clausola con cui il fideiussore aveva rinunciato alla tutela dell’art. 1957 c.c. La disciplina del codice civile torna allora ad applicarsi. Potrebbe sembrare che la banca, per evitare la decadenza, debba necessariamente iniziare entro il termine previsto un procedimento giudiziario.

Le Sezioni Unite chiariscono invece che, se nel contratto è presente anche una distinta clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza mediante un’istanza stragiudiziale inviata tempestivamente al garante. Non è quindi necessariamente richiesta, in questa ipotesi, l’instaurazione di un’azione giudiziaria entro quel termine.

È un principio estremamente rilevante nella pratica.

Ma la clausola “a prima richiesta” non era tra quelle censurate dalla Banca d’Italia?

No. Anche questo particolare merita attenzione.

Nel provvedimento del 2005 la Banca d’Italia sottolineò l’importanza della clausola di pagamento “a prima richiesta” per il funzionamento della garanzia bancaria e non la incluse tra le disposizioni ritenute lesive della concorrenza. Il provvedimento concluse infatti che soltanto gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, se applicati uniformemente, erano in contrasto con la disciplina antitrust.

Per questo la nuova sentenza può attribuire alla clausola “a prima richiesta”, se presente e valida nel singolo contratto, un effetto autonomo anche dopo l’eliminazione della diversa clausola di deroga all’art. 1957.

Sono due pattuizioni che non devono essere confuse.

Cosa significa “a prima richiesta” ai fini dell’art. 1957?

La sentenza del 2026 affronta un problema molto specifico e occorre evitare di attribuirle effetti più ampi di quelli effettivamente decisi.

Le Sezioni Unite stabiliscono che, ai fini di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta consente al creditore di attivarsi con una richiesta stragiudiziale rivolta al garante entro il termine previsto dalla norma, anche quando la compresente clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 sia stata dichiarata nulla per violazione della normativa antitrust.

La sentenza non deve quindi essere banalizzata nell’affermazione che qualunque clausola “a prima richiesta” elimini tutte le tutele del fideiussore. Il principio riguarda specificamente le modalità con le quali il creditore può impedire la decadenza ex art. 1957.

Un esempio pratico

Una società ottiene nel 2014 un finanziamento di 250.000 euro. L’amministratore presta una fideiussione personale specificamente riferita a quel finanziamento. Nel modulo compaiono clausole sostanzialmente corrispondenti a quelle di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 dello schema ABI.

La società smette successivamente di pagare e la banca si rivolge al garante.

Il fideiussore non può limitarsi ad affermare: “Ci sono le tre clausole ABI, quindi la mia fideiussione è nulla”.

La garanzia è specifica, non omnibus, ed è stata stipulata nel 2014, quindi fuori dal periodo 2002-2005 direttamente interessato dal provvedimento Banca d’Italia. Secondo le Sezioni Unite, il giudice deve comunque valutare la possibile riconducibilità del modello negoziale a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza, ma il provvedimento del 2005, da solo, non è sufficiente a dimostrarlo.

Supponiamo poi che, all’esito dell’accertamento, venga dichiarata nulla la clausola di deroga all’art. 1957. Non per questo il fideiussore può ancora concludere automaticamente di essere liberato. Se nel contratto è presente una valida clausola di pagamento a prima richiesta e la banca ha tempestivamente inviato al garante un’istanza stragiudiziale, la nuova sentenza stabilisce che tale richiesta può essere sufficiente a evitare la decadenza.

È proprio questo esempio a dimostrare perché le fideiussioni bancarie non possano essere valutate attraverso formule prestampate.

E se la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo?

Molte controversie sulle fideiussioni sorgono proprio quando il garante riceve un decreto ingiuntivo, un precetto o una formale richiesta di pagamento.

In queste situazioni non basta verificare se nel contratto compaiano le parole “reviviscenza”, “art. 1957” o “prima richiesta”. È necessario ricostruire l’intero rapporto: data della fideiussione, natura omnibus o specifica, contenuto effettivo delle clausole, obbligazione garantita, momento della sua scadenza e atti compiuti dalla banca nei confronti del debitore e del garante.

Dopo la sentenza n. 24825/2026 diventa ancora più importante verificare anche la prova disponibile dell’eventuale intesa anticoncorrenziale quando la fideiussione sia collocata fuori dall’ambito direttamente esaminato nel 2005.

E, se viene invocato l’art. 1957 c.c., occorre controllare non soltanto quando la banca si sia attivata, ma anche come lo abbia fatto e se il contratto contenga una valida clausola di pagamento a prima richiesta.

Le tre cose da controllare immediatamente

La prima è la data della fideiussione. Se ricade fuori dal periodo 2002-2005, il provvedimento della Banca d’Italia può essere utilizzato, ma non basta da solo a dimostrare l’intesa anticoncorrenziale nel diverso periodo.

La seconda è il tipo di garanzia. Anche una fideiussione specifica può essere interessata dalla questione antitrust, ma, poiché il provvedimento del 2005 riguardava lo schema omnibus, anche l’estensione al diverso ambito oggettivo richiede l’accertamento indicato dalle Sezioni Unite.

La terza è l’intero contenuto del contratto. Se viene eliminata la deroga all’art. 1957, bisogna verificare se sopravviva una clausola di pagamento a prima richiesta e se la banca abbia inviato tempestivamente una richiesta al garante.

Gli errori da evitare

Il primo è credere che la coincidenza testuale con il modello ABI comporti automaticamente la nullità dell’intera fideiussione. Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato come regola la nullità parziale delle clausole interessate, salvo il diverso risultato eventualmente derivante dall’art. 1419 c.c.

Il secondo è pensare che le fideiussioni stipulate dopo il 2005 non possano più essere interessate dalla disciplina antitrust. La sentenza del 2026 esclude questa conclusione: il giudice può compiere l’accertamento anche per contratti anteriori o successivi, ma il provvedimento del 2005 non basta da solo.

Il terzo è ritenere che la problematica riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus. La nuova pronuncia affronta espressamente anche le fideiussioni specifiche.

Il quarto è pensare che la nullità della deroga all’art. 1957 determini automaticamente la liberazione del garante se la banca non ha iniziato una causa entro il termine. In presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, una tempestiva istanza stragiudiziale al garante può essere sufficiente.

Il quinto è affidarsi a contestazioni standard senza esaminare il singolo contratto e la documentazione del rapporto.

Cosa cambia davvero dopo il 28 agosto 2026?

La sentenza n. 24825/2026 non elimina la tutela riconosciuta ai fideiussori e non ribalta il principio affermato nel 2021. Lo rende più preciso.

Le fideiussioni specifiche e quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 non sono automaticamente escluse dall’applicazione della disciplina antitrust. Ma neppure possono beneficiare automaticamente dell’accertamento contenuto nel provvedimento Banca d’Italia del 2005.

Il giudice deve verificare concretamente se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza. Quando ci si trova fuori dall’ambito temporale o oggettivo direttamente esaminato dall’Autorità, quel provvedimento è un elemento di prova, ma non è sufficiente da solo.

La sentenza chiarisce inoltre un secondo aspetto di grande rilievo pratico: la nullità della clausola che derogava all’art. 1957 non impedisce alla distinta clausola di pagamento a prima richiesta di produrre i propri effetti. Se questa è presente, la banca può impedire la decadenza mediante una tempestiva istanza stragiudiziale rivolta al garante.

In conclusione

La domanda corretta non è più: “La mia fideiussione contiene le clausole ABI, quindi è nulla?”

Le domande da porsi sono diverse.

Quando è stata stipulata la garanzia? È omnibus oppure specifica? Riproduce realmente le clausole dello schema ABI? Esistono gli elementi necessari per dimostrare che il modello utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza? Quali clausole potrebbero essere colpite da nullità? L’eliminazione di quelle clausole produce un effetto concreto sulla pretesa della banca? È presente una clausola di pagamento a prima richiesta? E quando e in quale forma la banca si è attivata?

Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 resta fondamentale, ma aveva un preciso ambito: stabilì che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI della fideiussione omnibus, nella misura in cui fossero applicati uniformemente, erano contrari alla normativa antitrust.

Le Sezioni Unite del 2021 hanno stabilito che, quando vi sia effettivamente un contratto “a valle” dell’intesa vietata, la conseguenza ordinaria è la nullità parziale delle clausole riproduttive dell’intesa, salva l’applicazione dell’art. 1419 c.c.

Le Sezioni Unite del 2026 aggiungono ora che l’accertamento può riguardare anche fideiussioni specifiche e contratti stipulati fuori dal periodo 2002-2005, ma in questi casi il provvedimento amministrativo, da solo, non basta. E chiariscono che la clausola di pagamento a prima richiesta può consentire alla banca di evitare la decadenza ex art. 1957 con una richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al garante.

La conseguenza pratica è chiara: una fideiussione bancaria va esaminata integralmente e caso per caso. Né il fideiussore né la banca possono affidarsi a formule automatiche.

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Ho una cartella e temo il pignoramento: chiedere la rateizzazione lo blocca?

Cosa succede davvero quando si chiede di pagare a rate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione: pignoramenti, fermo dell’auto, ipoteche, prescrizione e rischio di decadenza

Arriva una cartella di pagamento o un’intimazione e il contribuente non dispone della somma necessaria per pagare tutto immediatamente. La prima soluzione alla quale si pensa è spesso la rateizzazione. Ma la domanda più urgente è un’altra: se presento subito la richiesta, Agenzia delle Entrate-Riscossione può comunque pignorarmi il conto corrente, iscrivere un fermo sull’automobile o un’ipoteca sulla casa?

La risposta è importante: la presentazione della domanda di rateizzazione produce immediatamente alcuni effetti protettivi, perché per i debiti compresi nella richiesta non possono essere iscritti nuovi fermi o nuove ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Inoltre, dalla domanda e fino all’eventuale rigetto o alla successiva decadenza dal piano sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Ma ciò non significa che una rateizzazione cancelli automaticamente le procedure che erano già iniziate. Per capire cosa accade bisogna distinguere tre momenti: la presentazione della domanda, il pagamento della prima rata e l’eventuale successiva decadenza dal piano. È l’art. 19 del d.P.R. 602/1973 a disciplinare espressamente questi effetti.

Nel 2026 quante rate si possono ottenere?

Le regole sono cambiate dal 1° gennaio 2025 per effetto della riforma della riscossione. Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, quando le somme comprese nella singola istanza non superano 120.000 euro, il contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria può ottenere, su semplice richiesta e senza doverla documentare, fino a 84 rate mensili. La soglia di 120.000 euro riguarda ciascuna domanda di dilazione.

Se il debito è pari o inferiore a 120.000 euro ma si vuole ottenere un piano più lungo, fino a 120 rate, la situazione di difficoltà deve essere documentata secondo i parametri stabiliti dalla normativa. La documentazione è necessaria anche quando le somme comprese nell’istanza superano 120.000 euro. Non è quindi corretto affermare semplicemente che “oggi si possono avere 120 rate”: fino a 84, nel 2026, il procedimento è molto più semplice; per andare oltre occorre dimostrare la situazione economico-finanziaria e il numero di rate concedibili dipende dalla valutazione prevista dalla legge.

Il numero massimo ottenibile su semplice richiesta aumenterà negli anni successivi: 96 rate per le istanze presentate nel 2027 e 2028 e 108 per quelle presentate dal 2029.

Cosa succede appena presento la domanda?

Questo è il punto più importante. L’art. 19, comma 1-quater, d.P.R. 602/1973 stabilisce che dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto oppure alla decadenza dalla dilazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche; non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Restano invece ferme le misure cautelari già iscritte prima della domanda.

Immaginiamo quindi un contribuente che abbia ricevuto un’intimazione di pagamento ma nei cui confronti non sia ancora stato notificato alcun pignoramento. Se il debito è rateizzabile e viene tempestivamente presentata la relativa richiesta, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può nel frattempo iniziare una nuova esecuzione per quei carichi.

È però essenziale che nella richiesta siano effettivamente compresi i debiti interessati. Gli altri carichi scaduti rimasti fuori dal piano continuano a poter essere oggetto delle normali attività di riscossione.

Quindi basta presentare la domanda per bloccare un pignoramento già iniziato?

No. Ed è probabilmente l’equivoco più pericoloso.

La domanda impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive, ma non determina da sola l’estinzione di quelle che erano già iniziate. Per queste ultime la legge attribuisce un effetto ulteriore al pagamento della prima rata del piano.

L’art. 19, comma 1-quater.2, stabilisce infatti che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate soltanto se non si è ancora verificata una delle situazioni indicate dalla legge: non deve essersi tenuto un incanto con esito positivo, non deve essere stata presentata un’istanza di assegnazione, il terzo pignorato non deve avere reso una dichiarazione positiva e non deve essere già stato emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il momento nel quale viene presentata la rateizzazione è quindi decisivo. Chiederla prima del pignoramento è molto diverso dal farlo quando la procedura è già arrivata a uno stadio avanzato.

Il conto corrente è già stato pignorato: la prima rata lo sblocca?

Non necessariamente.

Nel pignoramento presso terzi, e quindi anche quando il terzo è una banca, bisogna verificare esattamente a quale fase sia arrivata la procedura. Se, per esempio, la banca ha già reso la dichiarazione positiva prevista dalla disciplina dell’espropriazione presso terzi, viene meno uno dei presupposti che consentirebbero al pagamento della prima rata di estinguere l’esecuzione.

È quindi sbagliato pensare: “Presento la rateizzazione, pago la prima rata e il conto viene sicuramente liberato”. Prima di formulare qualsiasi previsione bisogna controllare la data del pignoramento, gli atti successivi e soprattutto se il terzo abbia già reso una dichiarazione positiva o se sia già intervenuta l’assegnazione delle somme.

Per questo, quando esiste già un pignoramento, la tempestività diventa particolarmente importante.

E se sull’automobile c’è già un fermo amministrativo?

Anche in questo caso bisogna distinguere tra un fermo nuovo e uno già iscritto.

Dalla presentazione della domanda di rateizzazione non possono essere iscritti nuovi fermi per i debiti che vi sono compresi. Ma un fermo già esistente non viene cancellato semplicemente perché è stata richiesta la dilazione.

Dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende il fermo precedentemente disposto, purché tutti i debiti ai quali quel fermo si riferisce siano compresi nella rateizzazione. La sospensione consente di tornare a circolare con il veicolo, ma l’automobile non può essere venduta o rottamata come se il fermo non esistesse. La cancellazione definitiva avviene soltanto dopo il pagamento integrale del debito collegato alla misura.

È quindi importante non confondere tre situazioni molto diverse: mancata iscrizione di un nuovo fermo, sospensione di quello già esistente e cancellazione definitiva.

E l’ipoteca già iscritta?

La rateizzazione non cancella automaticamente neppure un’ipoteca già iscritta prima della domanda. La legge impedisce l’iscrizione di nuove ipoteche durante il periodo protetto, ma fa espressamente salve quelle già esistenti.

Con il progressivo pagamento del debito possono però ricorrere le condizioni per chiedere, con costi a carico del contribuente, la riduzione della somma garantita oppure la restrizione dell’ipoteca, liberando uno o più immobili. L’eventuale cancellazione segue invece le regole proprie della misura e, normalmente, il pagamento integrale del debito garantito.

Anche sotto questo profilo la rateizzazione offre una protezione importante dalle nuove iniziative, ma non fa scomparire automaticamente quelle adottate prima della domanda.

La domanda sospende anche la prescrizione?

Sì. Ed è un effetto molto importante da conoscere prima di presentarla.

L’art. 19, comma 1-quater, lett. a), prevede espressamente che dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto o alla decadenza dal piano sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

Questo significa che la rateizzazione non è una scelta neutra rispetto al decorso del tempo. Chi si trovi di fronte a cartelle molto risalenti dovrebbe quindi evitare di presentare automaticamente la richiesta prima di avere verificato notifiche, natura dei crediti e termini prescrizionali applicabili.

A questo effetto previsto direttamente dalla legge si aggiunge un altro principio elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione. La Corte ha ripetutamente affermato che la richiesta di rateizzazione di un debito tributario vale, di regola, come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. La stessa giurisprudenza precisa però che la domanda di rateizzazione non costituisce per ciò solo acquiescenza alla fondatezza della pretesa tributaria.

Sono concetti diversi: si può non rinunciare in astratto a contestare il debito e, nello stesso tempo, compiere un atto che produce effetti sulla prescrizione.

Se rateizzo posso ancora sostenere di non aver mai ricevuto la cartella?

Qui occorre molta attenzione.

La Cassazione ha affermato che la domanda di rateizzazione riferita a determinate cartelle fa normalmente ritenere che il contribuente ne abbia acquisito conoscenza. È infatti difficile sostenere di non conoscere un atto rispetto al quale si è chiesto di pagare a rate le somme indicate. La giurisprudenza considera quindi la richiesta, di regola, incompatibile con la successiva allegazione di non avere mai ricevuto o conosciuto quelle cartelle.

Questo non significa che la rateizzazione sani automaticamente qualsiasi vizio della pretesa o impedisca in assoluto ogni successiva contestazione. La stessa Cassazione distingue chiaramente il riconoscimento del debito dall’acquiescenza all’“an debeatur”. Ma i termini di impugnazione, la conoscenza dell’atto e gli effetti sulla prescrizione devono essere valutati prima di presentare la domanda.

La regola pratica è quindi particolarmente importante: se si pensa che una cartella sia prescritta, mai notificata o comunque illegittima, è preferibile controllare la posizione prima di rateizzarla.

Quante rate posso non pagare?

Per le rateizzazioni soggette alla disciplina oggi vigente, la decadenza interviene in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Non occorre quindi smettere di pagare per otto mesi consecutivi: anche otto omissioni distribuite nel tempo fanno perdere il beneficio.

La conseguenza è particolarmente pesante: l’intero importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, per i carichi compresi nelle rateizzazioni richieste dal 16 luglio 2022 in poi, quei medesimi carichi non possono essere nuovamente rateizzati. Rimane possibile chiedere una dilazione per carichi diversi da quelli rispetto ai quali è intervenuta la decadenza.

Per questo il piano più lungo non è necessariamente sempre il migliore. La vera domanda dovrebbe essere quale rata possa essere sostenuta con regolarità per tutta la durata della dilazione.

Se la situazione peggiora posso chiedere più tempo?

La legge lo consente, ma con limiti precisi.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economico-finanziaria che aveva giustificato la dilazione, il piano può essere prorogato, purché non sia già intervenuta la decadenza. La proroga può però essere concessa una sola volta e nei limiti del numero massimo di rate previsto dalla normativa.

È quindi importante attivarsi prima di avere accumulato le otto rate non pagate. Una volta intervenuta la decadenza, chiedere una proroga non è più possibile.

E se alcune somme sono coinvolte in una verifica ex art. 48-bis?

Esiste un’ulteriore eccezione che può assumere particolare importanza per imprese e professionisti che devono ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione.

L’art. 19, comma 1-quater.1, stabilisce che non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di una verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 in un momento anteriore all’accoglimento della richiesta di rateizzazione.

Per questo la semplice presentazione della domanda non elimina automaticamente lo stato di inadempienza rilevato nell’ambito di una verifica già effettuata dalla Pubblica Amministrazione. Anche in questa materia il momento nel quale ci si attiva può fare una notevole differenza.

Rottamazione-quinquies e normale rateizzazione sono la stessa cosa?

No. È importante non confondere i due istituti.

La normale rateizzazione disciplinata dall’art. 19 d.P.R. 602/1973 consente di dilazionare il debito, che rimane dovuto secondo le regole ordinarie. La Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 è invece una definizione agevolata con regole proprie, applicabile soltanto ai carichi e alle condizioni previsti dalla legge.

Per la Rottamazione-quinquies nazionale il termine per presentare la domanda è scaduto il 30 aprile 2026. Chi ha scelto il pagamento rateale può arrivare fino a 54 rate bimestrali; la prima è scaduta il 31 luglio 2026 e la seconda scade il 30 settembre 2026. Dal 1° agosto 2026 maturano interessi nella misura del 3% annuo.

Anche la perdita dei benefici segue regole differenti da quelle della normale rateizzazione: la definizione diventa inefficace, tra l’altro, in caso di omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata; per l’unica rata e per l’ultima opera inoltre la specifica tolleranza di cinque giorni prevista dalla disciplina.

Chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies deve quindi seguire le regole di quella procedura e non applicare automaticamente quelle dell’art. 19.

E la nuova rottamazione delle entrate degli enti territoriali?

Nel 2026 è stata inoltre prevista un’estensione della definizione agevolata ad alcuni carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione da Regioni ed enti locali, ma soltanto quando l’ente interessato abbia adottato il necessario provvedimento di adesione.

Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 113/2026, i contribuenti interessati potranno presentare la dichiarazione di adesione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026; il pagamento sarà possibile in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. Non si tratta quindi di una riapertura generalizzata della Rottamazione-quinquies nazionale, ma di una disciplina specifica riferita ai carichi degli enti territoriali che abbiano aderito.

Anche qui bisogna verificare concretamente l’ente creditore e il singolo carico prima di concludere che un determinato debito sia definibile.

Un esempio pratico

Immaginiamo che un contribuente riceva oggi un’intimazione di pagamento per 40.000 euro. Il debito è stato verificato e risulta dovuto; non sono ancora stati notificati pignoramenti e non risultano fermi o ipoteche. Nel 2026 può chiedere fino a 84 rate mensili su semplice richiesta. Dal momento della presentazione, per quei debiti, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né iniziate nuove procedure esecutive.

Cambiamo soltanto un elemento: prima della domanda la banca ha già ricevuto un pignoramento del conto. La presentazione della richiesta non lo estingue. Dopo l’accoglimento del piano e il pagamento della prima rata bisognerà verificare se la procedura si trovi ancora in una fase nella quale la legge ne consente l’estinzione. Se la banca ha già reso dichiarazione positiva, l’esito sarà diverso.

Cambiamo ancora un elemento: i 40.000 euro derivano da cartelle molto vecchie che il contribuente sostiene di non avere mai ricevuto. In questo caso, prima di chiedere la rateizzazione, è necessario ricostruire notifiche e prescrizione. La domanda sospende infatti espressamente i termini e, secondo la Cassazione, può valere come riconoscimento del debito e rendere difficilmente sostenibile la successiva affermazione di non avere mai conosciuto le cartelle.

Tre posizioni con lo stesso importo possono quindi richiedere decisioni completamente diverse.

Gli errori da evitare

Il primo è aspettare il pignoramento prima di valutare la rateizzazione. Se il debito è dovuto e si è già deciso di pagarlo a rate, agire prima dell’inizio dell’esecuzione offre una tutela molto maggiore.

Il secondo è credere che la semplice presentazione della domanda cancelli automaticamente pignoramenti, fermi e ipoteche già esistenti. Non è così: le misure pregresse seguono regole specifiche e, per le procedure esecutive, assume particolare importanza il pagamento della prima rata e lo stato nel quale si trova il procedimento.

Il terzo è chiedere il numero massimo di rate senza valutare la sostenibilità del piano. Otto rate non pagate, anche non consecutive, possono determinare la decadenza e rendere nuovamente immediatamente esigibile tutto il residuo.

Il quarto è aspettare di essere ormai decaduti per chiedere una proroga. Il peggioramento delle condizioni economiche può consentire una proroga, ma una sola volta e soltanto prima della decadenza.

Il quinto, e forse più importante, è presentare immediatamente la richiesta per vecchie cartelle senza averne controllato la legittimità, la notifica e la prescrizione.

Come comportarsi in pratica

Quando arriva una cartella o un’intimazione che non si è in grado di pagare integralmente, il primo passo dovrebbe essere ricostruire la posizione: quali sono i carichi richiesti, quando sono stati notificati, quali enti li hanno affidati alla riscossione, se esistono atti successivi, se è già iniziata un’esecuzione e se risultano fermi o ipoteche.

Bisogna poi verificare se vi siano motivi seri di contestazione. Solo se il debito risulta dovuto, oppure dopo aver valutato consapevolmente gli effetti della scelta, si passa alla rateizzazione e si individua un piano realmente sostenibile.

Se esiste già un pignoramento, occorre capire immediatamente a quale fase sia arrivato. Se c’è un fermo amministrativo, bisogna verificare che tutti i carichi che lo hanno determinato siano compresi nella richiesta. Se vi è un’ipoteca, non bisogna promettersi una cancellazione che la sola dilazione non produce.

La rateizzazione è quindi uno strumento molto utile, ma deve essere usata come una scelta giuridica e finanziaria consapevole, non come una risposta automatica alla paura di un’esecuzione.

In conclusione

Chiedere la rateizzazione può effettivamente impedire un pignoramento che non sia ancora iniziato. Dalla presentazione della domanda, infatti, l’art. 19 d.P.R. 602/1973 sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce, per i carichi compresi nella richiesta, l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche e l’avvio di nuove procedure esecutive.

Se però il pignoramento era già iniziato, la domanda da sola non basta. Il pagamento della prima rata può determinarne l’estinzione soltanto se la procedura non ha già superato uno dei momenti indicati dalla legge. Analogamente, un fermo già iscritto può essere sospeso dopo il pagamento della prima rata, mentre un’ipoteca preesistente non viene automaticamente cancellata.

Nel 2026, per somme fino a 120.000 euro comprese nella singola richiesta, è possibile ottenere fino a 84 rate mensili su semplice istanza. È una possibilità certamente utile, ma proprio la facilità di accesso alla dilazione non deve far dimenticare il controllo preliminare più importante.

Prima di chiedersi “in quante rate posso pagare?”, bisogna chiedersi “questo debito è davvero dovuto, è ancora esigibile e a che punto è la riscossione?”.

Solo dopo avere risposto a queste domande è possibile decidere consapevolmente se contestare, pagare o rateizzare.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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