La Corte d’Appello di Bologna chiarisce un punto importante: l’assegnazione della casa familiare non rende intoccabili gli altri diritti reali sull’immobile. E chi se ne spoglia per ridurre la garanzia dei creditori può vedersi opporre l’azione revocatoria
Una casa è stata assegnata all’ex moglie in sede di separazione o divorzio. L’ex marito conserva però sull’immobile un diritto di usufrutto. Quel diritto ha ancora un valore per i suoi creditori oppure, dal momento che la casa è occupata dall’ex coniuge in forza di un provvedimento giudiziario, è sostanzialmente inutilizzabile e quindi irrilevante? E se l’usufruttuario lo trasferisce a un altro soggetto, il creditore può far dichiarare inefficace l’operazione?
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1976 del 4 settembre 2026, dà una risposta piuttosto netta: l’usufrutto resta un diritto reale dotato di valore economico, pignorabile e vendibile, e l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge non lo rende automaticamente sottratto all’aggressione dei creditori. Di conseguenza, se il titolare se ne spoglia compromettendo la garanzia patrimoniale del creditore e ricorrono gli altri presupposti dell’art. 2901 c.c., l’atto può essere colpito dall’azione revocatoria. (apps! avvocati)
Il caso: l’ex moglie era creditrice e il marito dispone dell’usufrutto
La vicenda è interessante anche per i suoi risvolti concreti. L’ex moglie vantava nei confronti dell’uomo un credito derivante, tra l’altro, da un assegno divorzile di 800 euro mensili. Dalla documentazione esaminata dai giudici risultavano inoltre precedenti controversie relative al mancato pagamento delle somme dovute. L’ex marito era titolare dell’usufrutto sulla ex casa coniugale, mentre l’immobile risultava assegnato in godimento alla donna. A un certo punto egli aveva disposto del proprio diritto in favore di una società, attraverso un atto qualificato come rinuncia all’usufrutto a titolo oneroso. L’ex moglie ha quindi agito ai sensi dell’art. 2901 c.c. chiedendo che quell’atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti. (apps! avvocati)
La difesa aveva sostenuto, tra le altre cose, che l’operazione non avesse arrecato alcun reale pregiudizio alla creditrice: la casa era già assegnata proprio a lei e l’usufrutto sarebbe stato quindi, in concreto, difficilmente utilizzabile e poco appetibile in un’eventuale esecuzione. In altre parole: che danno può subire la creditrice dalla cessione di un diritto che, secondo il debitore, non avrebbe comunque avuto un’effettiva utilità esecutiva?
Il ragionamento non ha convinto la Corte.
Una casa assegnata non diventa una casa “intoccabile”
Qui sta il punto più interessante della decisione. L’assegnazione della casa familiare e l’usufrutto sono situazioni giuridiche diverse. La prima attribuisce, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, un diritto di godimento collegato alla funzione familiare dell’immobile; l’usufrutto è invece un diritto reale autonomo, economicamente valutabile.
La Corte d’Appello osserva quindi che l’esistenza di un diritto di assegnazione opponibile non esclude la pignorabilità del diritto reale gravante sul bene. Naturalmente l’esistenza dell’assegnazione potrà incidere sul valore economico concreto del diritto e sull’interesse di un possibile acquirente all’asta. Ma una cosa è dire che un diritto può valere meno; altra cosa è sostenere che non abbia alcun valore e possa quindi essere liberamente sottratto alla garanzia dei creditori. (apps! avvocati)
È un passaggio importante perché, quando si parla di casa familiare, si tende spesso a utilizzare espressioni troppo semplicistiche: “non si può toccare”, “è assegnata alla moglie”, “ci vivono i figli”, “quindi i creditori non possono fare nulla”. La realtà giuridica è quasi sempre più complicata. Bisogna distinguere la proprietà, la nuda proprietà, l’usufrutto, l’eventuale diritto di abitazione, l’assegnazione della casa familiare, la sua opponibilità e naturalmente il tipo di credito e di procedura intrapresa.
Che cos’è davvero l’azione revocatoria
La sentenza offre l’occasione per chiarire anche un altro equivoco molto diffuso. Quando il creditore esercita l’azione revocatoria non sta necessariamente sostenendo che la vendita, la donazione o la cessione siano nulle, simulate o inesistenti.
L’art. 2901 c.c. consente al creditore di chiedere che un atto con il quale il debitore ha disposto del proprio patrimonio sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, quando quell’atto pregiudica le possibilità di soddisfare il credito e ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla norma. L’atto può quindi restare perfettamente valido tra le parti e diventare, tuttavia, inopponibile al creditore che ha ottenuto la revocatoria. (Brocardi.it)
È una differenza fondamentale. Se Tizio vende realmente un immobile a Caio, non è necessario dimostrare che la vendita fosse finta per poter agire in revocatoria. Può trattarsi di una vendita verissima. Il problema è un altro: attraverso quella vendita, Tizio ha reso più difficile o incerto il soddisfacimento dei propri creditori?
Se la risposta è sì e ricorrono gli altri requisiti, il creditore può chiedere di rendere l’atto inefficace nei propri confronti.
Non occorre che il debitore diventi completamente nullatenente
Anche questo è un punto che spesso genera equivoci. Perché vi sia pregiudizio non è indispensabile che, dopo l’atto, il debitore non possieda più assolutamente nulla. È sufficiente che la disposizione patrimoniale renda più difficile, incerta o onerosa la soddisfazione del credito.
Il patrimonio del debitore costituisce infatti la garanzia generale dei creditori. Se un immobile viene venduto, un usufrutto viene ceduto, un bene viene donato o comunque un diritto economicamente apprezzabile esce dal patrimonio, può verificarsi una diminuzione quantitativa della garanzia; ma può essere rilevante anche una sua trasformazione qualitativa. Un immobile facilmente aggredibile, per esempio, non è necessariamente equivalente alla disponibilità di una somma di denaro che può essere rapidamente spostata o consumata.
Nel caso deciso a Bologna, il debitore non aveva dimostrato che il proprio patrimonio residuo fosse comunque sufficiente a soddisfare la creditrice. La Corte ha quindi ritenuto sussistente il pregiudizio richiesto dall’art. 2901 c.c. (apps! avvocati)
“Ma il credito è contestato”: non sempre basta
Altra questione interessante affrontata nel procedimento riguardava il credito dell’ex moglie. Il debitore ne contestava l’esistenza e sosteneva di avere effettuato pagamenti nel corso degli anni. La Corte ha però rilevato che la donna risultava ancora titolare dell’assegno divorzile stabilito da un titolo giudiziale e che la documentazione prodotta dal debitore non dimostrava l’integrale pagamento delle somme rivendicate. (apps! avvocati)
Più in generale, per proporre l’azione revocatoria non è necessario attendere sempre una sentenza definitiva che accerti il credito nel suo esatto ammontare. La giurisprudenza riconosce da tempo che può essere sufficiente una ragione di credito anche controversa o non ancora definitivamente accertata. È perfettamente comprensibile: altrimenti il debitore potrebbe approfittare proprio del tempo necessario per ottenere la sentenza per disperdere nel frattempo il proprio patrimonio. (Brocardi.it)
Questo non significa, naturalmente, che chiunque sostenga di essere creditore possa automaticamente bloccare gli atti patrimoniali di un’altra persona. La consistenza della ragione creditoria e tutti i requisiti della revocatoria devono essere verificati dal giudice.
E se l’atto è una vendita vera e viene pagato un prezzo?
Neppure il pagamento di un prezzo esclude automaticamente la revocatoria. Per gli atti a titolo oneroso, però, la legge richiede qualcosa in più: quando il credito è anteriore all’atto, deve essere accertata anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. L’art. 2901 distingue infatti espressamente gli atti gratuiti da quelli onerosi e accorda una tutela maggiore al terzo che abbia realmente acquistato un bene pagando un corrispettivo. (Brocardi.it)
Non è però sempre necessaria la classica “prova della confessione” nella quale acquirente e debitore dichiarano di volere sottrarre il bene ai creditori. La consapevolezza può essere ricostruita anche attraverso circostanze concrete e presunzioni: rapporti tra le parti, caratteristiche dell’operazione, situazione patrimoniale conosciuta, tempi e modalità del trasferimento e altri elementi del caso.
Per questo le operazioni patrimoniali compiute quando esistono già debiti rilevanti meritano sempre un esame preventivo molto serio. Cambiare il nome sulla visura catastale o stipulare un atto notarile non significa necessariamente avere definitivamente sottratto quel bene alle pretese dei creditori.
Donare la casa al coniuge o ai figli mette al riparo dai creditori?
È probabilmente la domanda che interessa maggiormente nella pratica. E la risposta corretta è: non necessariamente, anzi spesso è proprio il contrario.
La gratuità dell’operazione rende in alcuni aspetti più agevole la posizione del creditore in revocatoria, perché l’art. 2901 non pretende per gli atti gratuiti la stessa tutela soggettiva riconosciuta al terzo che abbia acquistato a titolo oneroso. Anche la costituzione gratuita di un usufrutto può costituire un atto dispositivo revocabile. La stessa Corte d’Appello di Bologna richiama il principio già espresso dalla Cassazione secondo cui la costituzione, in favore del coniuge assegnatario della casa familiare, di un usufrutto vitalizio sullo stesso immobile non è un semplice adempimento dovuto: è una vera disposizione patrimoniale e può essere sottoposta a revocatoria se danneggia i creditori. (Notaio Di Domenico)
Insomma, la formula “intesto tutto a mia moglie” non è mai stata una grande strategia giuridica. E lo è ancora meno quando l’operazione viene compiuta dopo che i debiti sono già sorti.
E gli accordi di separazione o divorzio?
Qui bisogna essere particolarmente prudenti. In una separazione possono esistere ottime e perfettamente legittime ragioni per trasferire beni, costituire usufrutti, attribuire immobili o definire complessivamente i rapporti economici tra i coniugi. Non si può quindi affermare che ogni trasferimento patrimoniale inserito negli accordi di separazione sia sospetto o revocabile.
Bisogna però distinguere ciò che costituisce effettivamente adempimento di un obbligo da ciò che rappresenta una libera disposizione patrimoniale. E occorre valutare quale effetto quell’operazione produca nei confronti dei creditori estranei alla crisi familiare.
Una cosa è regolare in modo equilibrato i rapporti tra due coniugi. Altra cosa è utilizzare formalmente la separazione, una donazione o la costituzione di un diritto reale per rendere improvvisamente incapiente uno dei due proprio mentre esistono creditori che stanno cercando di essere pagati.
I giudici guardano alla sostanza dell’operazione, non soltanto all’etichetta che le parti hanno deciso di attribuirle.
Cosa dovrebbe fare il creditore quando scopre che il debitore ha trasferito i propri beni
La prima cosa è muoversi rapidamente. L’azione revocatoria è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni dalla data dell’atto. Occorre poi ricostruire il patrimonio del debitore prima e dopo il trasferimento, verificare la data in cui è sorto il credito, acquisire l’atto di disposizione e comprendere se si tratti di un’operazione gratuita o onerosa.
Quando si tratta di immobili è inoltre particolarmente importante la trascrizione della domanda giudiziale, perché la vicenda può complicarsi ulteriormente se il primo acquirente trasferisce successivamente il bene ad altri soggetti.
Non sempre, naturalmente, la revocatoria è la strada migliore. Può esistere altro patrimonio più facilmente aggredibile e può essere economicamente poco ragionevole iniziare un giudizio complesso per un credito modesto. Come sempre, la prima domanda da porsi non è soltanto “posso fare causa?”, ma “quale risultato concreto posso ottenere?”.
In conclusione
La sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1976/2026 contiene un principio molto utile: l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge non rende automaticamente privi di valore o impignorabili gli altri diritti reali esistenti sullo stesso immobile. L’usufrutto ha un valore patrimoniale, può essere oggetto di esecuzione e il debitore che se ne spoglia non può dare per scontato che il trasferimento sia definitivamente opponibile ai propri creditori. (apps! avvocati)
Ma la decisione suggerisce una riflessione ancora più generale. Quando esistono debiti, non ci sono formule magiche: non basta una donazione, un usufrutto, una società o un accordo familiare per mettere automaticamente un patrimonio “al sicuro”. Allo stesso modo, il creditore non deve necessariamente arrendersi quando scopre che il bene sul quale contava è stato trasferito.
Prima di concludere che non ci sia più nulla da fare, conviene capire che cosa è stato trasferito, quando, a chi e perché.
Molte volte è proprio da quelle quattro domande che comincia la tutela del credito.
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