L’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010 consente al giudice di disporre la mediazione anche a causa già iniziata. Ma i numeri mostrano che questo strumento è ancora utilizzato meno di quanto potrebbe.
La mediazione demandata dal giudice è uno degli strumenti più interessanti della riforma della mediazione civile. L’idea è semplice: non tutte le cause sono uguali e non tutte le liti mostrano subito il proprio potenziale conciliativo. A volte, proprio durante il giudizio, dopo lo scambio degli atti, dopo una prima istruttoria, dopo l’emersione dei punti deboli delle rispettive posizioni, il giudice può essere nella condizione migliore per capire che quella controversia potrebbe essere risolta fuori dal processo.
È questo il senso dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010: il giudice, anche in appello e fino alla precisazione delle conclusioni, può disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. La mediazione demandata diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, l’art. 5-quinquies valorizza la formazione del magistrato in materia di mediazione e prevede che le ordinanze di mediazione demandata e le controversie definite a seguito di esse siano oggetto di specifica rilevazione statistica. (Mondo ADR)
Sulla carta, quindi, lo strumento è forte. Non si tratta di un semplice invito informale, ma di un vero potere del giudice, costruito per intercettare le cause che possono essere gestite meglio attraverso un confronto negoziale assistito. Eppure, nella pratica, la mediazione demandata sembra ancora lontana dal diventare una prassi ordinaria del processo civile.
Cosa dicono i dati
Le statistiche ministeriali 2025 indicano che le mediazioni civili iscritte sono state circa 163.473. La maggior parte, il 78%, è costituita da mediazioni obbligatorie per legge; le mediazioni volontarie rappresentano circa l’8%; quelle demandate dal giudice circa il 13%. Il dato, però, va letto con attenzione: il Ministero precisa che, tra le mediazioni demandate dal giudice, l’85% è dovuto a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. (datiestatistiche.giustizia.it)
Questo significa che il numero delle vere mediazioni demandate “valutative”, cioè quelle in cui il giudice sceglie consapevolmente di mandare le parti in mediazione perché ritiene possibile una soluzione conciliativa, è molto più basso del dato complessivo. Le mediazioni demandate risultano pari a circa 20.294, cioè il 12,4% delle iscrizioni complessive, ma se l’85% dipende da improcedibilità, la quota residua riconducibile a una scelta discrezionale del giudice si riduce drasticamente. (datiestatistiche.giustizia.it)
In termini pratici, facendo una stima sul dato ministeriale, le mediazioni demandate “vere”, non collegate alla semplice necessità di sanare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sarebbero intorno a poche migliaia di casi su oltre centosessantamila procedure annue. È un dato che impone una riflessione: lo strumento esiste, è stato rafforzato dalla riforma, ma viene ancora usato in misura limitata rispetto al potenziale.
Il problema non è la mediazione, ma la sua percezione nel processo
Il primo motivo è culturale. Molti giudici, come molti avvocati e molte parti, continuano a vedere la mediazione come qualcosa che appartiene alla fase precedente alla causa. Se la mediazione obbligatoria non è stata fatta, il giudice la dispone per ragioni di procedibilità. Se invece la causa è già partita regolarmente, la mediazione viene spesso percepita come un passaggio ulteriore, quasi esterno alla logica del processo.
Questo è probabilmente il nodo principale. La mediazione demandata non dovrebbe essere vista come una deviazione dal percorso processuale, ma come uno strumento di gestione della causa. In alcuni casi, mandare le parti in mediazione non significa rallentare il processo, ma evitare che il processo prosegua inutilmente per anni su una controversia che potrebbe essere risolta con un accordo ragionevole.
Il giudice, proprio perché conosce la causa, può vedere ciò che le parti spesso non vedono: il rischio probatorio, la sproporzione tra costi e risultato atteso, la presenza di interessi non traducibili bene in una sentenza, la possibilità di una soluzione più flessibile rispetto alla decisione giudiziale.
La paura di allungare i tempi
Un secondo motivo è la paura di appesantire il ruolo e allungare i tempi del processo. In molti uffici giudiziari il carico di lavoro è elevatissimo. Il giudice può essere portato a pensare che disporre la mediazione significhi fissare una nuova udienza, attendere l’esito del procedimento, gestire eventuali eccezioni sulla procedibilità, verificare se la mediazione sia stata effettivamente esperita e poi riprendere la causa.
Questa preoccupazione è comprensibile, ma non sempre fondata. Una mediazione ben selezionata può far risparmiare molto più tempo di quello che apparentemente consuma. Se una causa si chiude in mediazione, il fascicolo esce dal ruolo. Se anche non si chiude, la mediazione può chiarire i punti controversi, ridurre le domande, favorire accordi parziali, rendere più realistico il confronto successivo.
Il problema, dunque, non è mandare più cause in mediazione in modo indiscriminato. Il problema è mandare meglio in mediazione le cause giuste.
La difficoltà di selezionare le controversie mediabili
Non tutte le cause sono adatte alla mediazione demandata. Alcune richiedono una decisione giuridica netta; altre hanno una forte componente seriale; altre ancora sono dominate da questioni di principio sulle quali le parti non vogliono negoziare. Ma molte controversie civili hanno caratteristiche molto diverse: rapporti familiari patrimoniali, successioni, divisioni, condominio, locazioni, responsabilità professionale, contratti di durata, rapporti societari, controversie tra vicini, liti commerciali nelle quali le parti potrebbero avere interesse a preservare il rapporto.
La difficoltà sta proprio nell’individuare, dentro il ruolo, le cause che hanno un vero potenziale conciliativo. Questo richiede tempo, sensibilità, esperienza e anche una certa familiarità con le dinamiche negoziali. Non basta chiedersi se la causa sia “semplice” o “complessa”. A volte le cause semplici sono molto conflittuali e poco mediabili; altre volte le cause complesse, proprio perché costose e rischiose, sono perfette per una mediazione.
Il giudice dovrebbe poter valutare alcuni indici: la presenza di rapporti destinati a continuare, l’incertezza probatoria, la sproporzione tra costi e valore della lite, la possibilità di soluzioni non solo monetarie, l’esistenza di più questioni intrecciate, la disponibilità già emersa negli atti, il comportamento processuale delle parti, la presenza di margini economici o relazionali non esplorati.
Il problema dell’ordinanza motivata
L’art. 5-quater richiede un’ordinanza motivata. È una scelta comprensibile, perché la mediazione demandata incide sulla procedibilità della domanda e non dovrebbe essere disposta in modo automatico. Tuttavia, nella pratica, l’obbligo di motivazione può diventare un freno se il giudice non dispone di modelli agili, criteri condivisi e prassi consolidate.
Un’ordinanza ben fatta non deve essere lunga. Deve però spiegare perché, in quella specifica causa, la mediazione può essere utile: natura della controversia, stato dell’istruzione, condotta delle parti, possibilità di soluzioni negoziali, eventuale sproporzione tra prosecuzione del giudizio e interesse concreto. Se ogni ordinanza deve essere costruita da zero, è naturale che lo strumento venga usato meno. Se invece gli uffici adottano schemi ragionati, adattabili al caso concreto, la mediazione demandata può diventare una prassi più semplice e più efficace.
Qui il tema non è burocratico, ma organizzativo. La mediazione demandata funziona quando entra nella gestione ordinaria del fascicolo.
La formazione del magistrato è decisiva
La riforma ha colto un punto importante: la mediazione demandata richiede formazione. Non perché il giudice debba diventare mediatore, ma perché deve essere in grado di riconoscere quando una causa può essere utilmente inviata in mediazione. L’art. 5-quinquies richiama espressamente la formazione e l’aggiornamento del magistrato in materia di mediazione e collega anche il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi agli indicatori di impegno, capacità e laboriosità. (Mondo ADR)
Questo passaggio è molto importante, ma richiede tempo per produrre effetti reali. Non basta prevedere la formazione nella norma. Occorre che la mediazione diventi parte della cultura del case management giudiziario. Il giudice deve poter vedere la mediazione non come un favore alle parti, né come un rinvio, ma come uno strumento tecnico per trattare meglio alcune controversie.
La formazione dovrebbe concentrarsi su casi concreti: quali cause mandare, quando mandarle, come motivare l’ordinanza, come evitare invii inutili, come valorizzare gli esiti della mediazione, come coordinare mediazione e istruttoria, come leggere i comportamenti delle parti.
Anche gli avvocati incidono molto
Un altro motivo riguarda l’atteggiamento degli avvocati. Se gli avvocati vivono la mediazione demandata come un ostacolo, una perdita di tempo o un mero adempimento, il giudice sarà meno incentivato a usarla. Se invece le difese arrivano preparate, con disponibilità reale a discutere, con documenti ordinati e con il cliente presente o rappresentato da soggetti muniti di effettivi poteri decisionali, la mediazione può produrre risultati.
Il punto non è chiedere all’avvocato di rinunciare alla tutela giudiziale. Al contrario: un avvocato preparato può usare la mediazione demandata come momento strategico. Può verificare il rischio della causa, misurare la posizione della controparte, costruire proposte, ottenere informazioni, valutare soluzioni che il giudice non potrebbe imporre con sentenza.
Se però la mediazione viene affrontata con l’unico obiettivo di ottenere un verbale negativo, il giudice ne percepisce l’inutilità e tenderà a disporla meno.
Mancano spesso dati di ritorno realmente utilizzabili
Le statistiche ministeriali sono preziose, ma per il giudice del singolo ufficio serve anche un dato più vicino alla propria esperienza. Quante cause demandate da quel Tribunale si chiudono? In quali materie? In quale fase? Con quali organismi? Dopo quali tipi di ordinanza? Con quali tempi? Con quali tassi di comparizione?
Il Ministero segnala che la rilevazione sulla mediazione civile è trimestrale e copre le diverse tipologie di mediazione: obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. I dati riguardano flussi, durata, esito dei procedimenti, materia, valore e tipologia di organismo. (datiestatistiche.giustizia.it) Questo è un patrimonio informativo importante, ma deve diventare sempre più leggibile e utile anche a livello locale.
Senza dati di ritorno, il giudice non vede l’effetto concreto delle proprie ordinanze. Se invece un ufficio giudiziario sa che, in certe materie, le mediazioni demandate portano a definizioni significative, sarà più facile costruire prassi virtuose.
Un dato positivo: quando le parti entrano davvero in mediazione, gli accordi arrivano
Il punto più interessante è che la mediazione, quando viene effettivamente svolta, produce risultati non marginali. Nel 2025 la percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 54,8%. In alcune materie la partecipazione è più alta: successioni ereditarie 67,2%, condominio 64%, divisione 62,9%, diritti reali 60,7%, locazione 56,5%. (datiestatistiche.giustizia.it)
MondoADR, commentando i dati del primo semestre 2025, evidenzia inoltre che, quando le parti decidono di sedersi davvero al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro, la percentuale di accordo raggiunto è stata pari al 52,7%. (Mondo ADR)
Questi numeri sono importanti perché smentiscono l’idea che la mediazione sia inutile in sé. Il problema, semmai, è portare le parti al tavolo giusto, nel momento giusto, con il giusto livello di preparazione. La mediazione demandata dovrebbe servire proprio a questo: intercettare le cause nelle quali, dopo l’avvio del giudizio, diventa più chiaro che una soluzione negoziale è possibile.
Perché la mediazione demandata dovrebbe essere usata di più
La mediazione demandata ha un valore particolare perché nasce dentro il processo, ma guarda fuori dal processo. Il giudice non abdica al proprio ruolo. Al contrario, lo esercita in modo più ampio: non decide subito, ma valuta se quella lite possa essere trattata meglio attraverso uno strumento diverso.
Ci sono controversie nelle quali la sentenza arriva troppo tardi, costa troppo, lascia comunque rapporti distrutti o risolve solo una parte del problema. In questi casi la mediazione può offrire soluzioni più adatte: pagamenti rateizzati, accordi tecnici, obblighi di fare, regolamentazione di rapporti futuri, scuse, modifiche contrattuali, divisioni concordate, compensazioni, interventi pratici, impegni reciproci.
Il processo decide domande. La mediazione può risolvere problemi. Questa differenza, in molte cause civili, è decisiva.
Cosa si potrebbe fare concretamente
Per aumentare l’uso della mediazione demandata non serve mandare tutto in mediazione. Servono criteri chiari e prassi intelligenti. Gli uffici giudiziari potrebbero lavorare su protocolli operativi, modelli di ordinanza motivata, formazione pratica dei magistrati, incontri periodici con avvocatura e organismi, monitoraggio locale degli esiti, individuazione delle materie più adatte, coinvolgimento dell’Ufficio per il processo nella selezione dei fascicoli potenzialmente mediabili.
Sarebbe utile anche valorizzare meglio il momento in cui la causa viene mandata in mediazione. Troppo presto, le parti possono non avere ancora chiari rischi e punti deboli. Troppo tardi, possono essere ormai irrigidite e avere già sostenuto costi rilevanti. In molte controversie, il momento migliore può essere dopo il primo scambio di atti, dopo la definizione del thema decidendum, dopo una prima valutazione delle prove o prima di un’istruttoria lunga e costosa.
La mediazione demandata non deve essere casuale. Deve essere mirata.
Conclusione
I giudici mandano ancora poche cause in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater per una combinazione di ragioni: cultura processuale ancora centrata sulla decisione, timore di allungare i tempi, difficoltà di selezionare le cause mediabili, necessità di motivare l’ordinanza, mancanza di prassi organizzate, resistenze degli avvocati e insufficiente ritorno dei dati sugli esiti.
Eppure i numeri mostrano che la mediazione, quando le parti partecipano davvero, può funzionare. Il dato del 2025 sulle mediazioni demandate va letto con attenzione: la percentuale complessiva può sembrare significativa, ma gran parte di quel dato deriva dal recupero della mediazione obbligatoria non esperita. La vera mediazione demandata, quella fondata su una valutazione del giudice circa la possibilità di una soluzione conciliativa, resta ancora uno spazio da sviluppare.
Se vogliamo una giustizia civile più efficiente, non basta ampliare le materie obbligatorie. Bisogna anche aiutare i giudici a usare meglio l’art. 5-quater, gli avvocati a preparare meglio le mediazioni demandate e gli organismi a offrire percorsi realmente professionali. La mediazione demandata non è un rinvio inutile. Può essere, quando usata bene, uno dei punti più intelligenti di collegamento tra processo e soluzione del conflitto.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

